Cessazione della materia del contendere per ottemperanza e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 2502 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza può essere dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del creditore, accreditando le somme oggetto del giudicato. L’avvenuto adempimento successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva in giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, la somma complessiva di Euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata, l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prendere atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 4 maggio 2026, con cui era stato attestato l’avvenuto accreditamento, nel corso del giudizio, dell’importo per cui era controversia. Tale circostanza ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, con conseguente venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
La cessazione della materia del contendere è stata pertanto dichiarata, trattandosi di esito processuale che presuppone il sopravvenuto conseguimento del bene della vita richiesto. L’impossibilità di pronunziare sulle questioni di merito non ha però impedito al giudice di regolare il carico delle spese processuali.
Il Tribunale ha osservato che l’avvenuto pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, circostanza che rendeva applicabile il principio della c.d. soccombenza virtuale, in base al quale le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione che, con la propria inerzia, ha reso necessario il ricorso per ottemperanza.
La condanna alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 800,00 per compensi oltre accessori di legge, è stata connessa all’ordine di distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del cod. proc. amm., concludendosi il giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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