Bonifica e contaminazioni storiche: obblighi del successore per fusione (TAR Lombardia n. 2301 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno ambientale, gli obblighi di bonifica e ripristino del sito inquinato non hanno natura sanzionatoria ma funzione riparatoria della perdurante condizione di contaminazione, con la conseguenza che la loro applicazione è legittima anche con riferimento a contaminazioni storiche, verificatesi prima dell’entrata in vigore della disciplina che li ha introdotti. Il successore per fusione della società responsabile dell’inquinamento è tenuto a tali obblighi, senza che rilevi l’epoca della condotta, quando gli effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento. La responsabilità per l’attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. è connotata in termini sostanzialmente oggettivi, gravando sull’esercente la rigorosa prova liberatoria. L’accertamento del nesso causale può fondarsi su presunzioni semplici e sul criterio del “più probabile che non”. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
La società, quale successore per fusione della società che aveva gestito per decenni uno stabilimento chimico, impugnava la nota con cui la Provincia prendeva atto della sua individuazione come responsabile della contaminazione di un’area, fondata sugli accertamenti contenuti in una sentenza del Tribunale di Milano. La ricorrente contestava l’applicabilità degli obblighi di bonifica a fenomeni di inquinamento risalenti a epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997, la mancata valutazione del rischio di aggravamento, il difetto di istruttoria in ordine al nesso causale e la lesione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2019, secondo cui le norme in materia di bonifica non sanzionano la risalente condotta di inquinamento ma pongono attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione. L’epoca di verificazione della contaminazione è indifferente, essendo irrilevante che la condotta sia antecedente all’introduzione degli obblighi di bonifica, atteso che il rilascio di sostanze inquinanti configurava già allora un illecito e che il danno all’ambiente era ab origine ingiusto. La natura ripristinatoria della misura esclude l’applicabilità dell’art. 7 CEDU e dei principi di irretroattività.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l’art. 242, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, richiamando espressamente le contaminazioni storiche, afferma il principio per cui la condotta inquinante risalente non esclude gli obblighi di bonifica quando il pericolo di aggravamento sia attuale. Nel caso di specie la contaminazione non era esaurita, come dimostrato dalla necessità di mantenere in esercizio la barriera idraulica per il contenimento dell’inquinamento della falda.
Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti valorizzando l’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione nelle questioni scientifiche complesse e il criterio del “più probabile che non” per l’accertamento del nesso causale. La nozione di causa va intesa in termini di contribuzione al rischio, dimostrabile anche mediante presunzioni semplici. La responsabilità ex art. 2050 cod. civ. ha connotazione sostanzialmente oggettiva, potendo l’operatore liberarsi solo provando il caso fortuito o le cause di esonero ex art. 308 d.lgs. n. 152/2006.
Il quinto motivo è stato infine respinto applicando l’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990: la ricorrente non aveva indicato gli elementi conoscitivi che avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale e che sarebbero stati idonei a incidere sulla determinazione, sicché la mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento del provvedimento.
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Nota della Redazione
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