Revoca delle misure di accoglienza per rifiuto di trasferimento e principio di proporzionalità (TAR Lombardia n. 2303/2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle condizioni materiali di accoglienza disposta nei confronti del richiedente protezione internazionale che rifiuti il trasferimento in un diverso centro di accoglienza è legittima quando l’amministrazione abbia garantito, mediante il trasferimento, la conservazione di condizioni materiali equivalenti a quelle fruite, sicché il rifiuto, opposto senza validi motivi, compromette la gestione efficace delle capacità di alloggio. La disciplina eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza 18 dicembre 2025, causa C-184/24, non osta alla revoca allorché il trasferimento rifiutato assicuri il mantenimento di condizioni materiali adeguate e il rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato e del minore. Le garanzie partecipative hanno valore sostanziale e non sono violate per la mera omissione di una comunicazione stabilita dalla legge, ma solo quando sia effettivamente frustrata la possibilità per l’interessato di incidere sulla determinazione finale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, agendo in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato le misure di accoglienza cui era stato ammesso. La determinazione gravata traeva origine dal reiterato rifiuto dell’interessato di aderire al trasferimento, insieme al figlio, in un altro centro di accoglienza situato nella stessa città, in considerazione del fatto che l’alloggio occupato risultava sovradimensionato rispetto al nucleo familiare.
Il Tribunale aveva sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, in ordine alla compatibilità della revoca con l’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE. Con memoria successiva alla decisione della Corte, il difensore dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento, avendo il ricorrente reperito un alloggio condotto in locazione, ma manifestava l’intenzione di proporre azione risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, residuando la necessità di esaminare la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, tempestivamente proposta con memoria ex art. 73 c.p.a., ai fini della futura azione risarcitoria.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le garanzie partecipative hanno valore sostanziale e risultano violate solo quando sia effettivamente impedita all’interessato la possibilità di rappresentare elementi idonei a incidere sulla decisione. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva sin dal 2022 evidenziato la necessità del trasferimento e aveva avviato reiteratamente il procedimento di revoca, consentendo al ricorrente di interloquire.
Quanto alla compatibilità eurounitaria, il TAR ha applicato i principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 18 dicembre 2025, causa C-184/24, secondo cui l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33 osta alla revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza per il rifiuto del trasferimento, fatta salva la facoltà di applicare una sanzione, ma lascia impregiudicata la facoltà delle autorità di adottare una decisione di trasferimento in un altro centro ove il richiedente continui a beneficiare di adeguate condizioni materiali.
Nel caso concreto, la revoca risultava coerente con la disciplina nazionale ed eurounitaria, poiché il trasferimento rifiutato senza validi motivi garantiva la conservazione di condizioni materiali equivalenti e il rifiuto aveva privato il gestore della possibilità di assegnare l’alloggio a nuclei familiari alle cui esigenze fosse corrispondente, compromettendo la gestione efficace delle capacità di alloggio e l’obiettivo dell’articolo 18 della direttiva 2013/33.
Il Tribunale ha infine respinto il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, confermando la manifesta infondatezza delle pretese fatte valere, nonostante l’accoglimento dell’appello cautelare fondato sul bilanciamento degli interessi in via provvisoria. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della fattispecie complessiva.
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Nota della Redazione
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