Cessazione materia del contendere per pagamento della carta docente in ottemperanza (TAR Lombardia n. 2221 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione, successivo alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia di cessazione non elide il profilo delle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale, atteso che l’Amministrazione ha ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio. In tale evenienza, l’Amministrazione è condannata al pagamento delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva innanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4255/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui era stato riconosciuto il suo diritto alla percezione della carta docente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva ad accreditare l’importo complessivo di euro 3.000,00 in data 12 febbraio 2026. Il ricorrente, avendo ottenuto integrale soddisfazione della propria pretesa, chiedeva pertanto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’istante ha espressamente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuto meno ogni interesse alla decisione nel merito per effetto dell’intervenuto pagamento. L’accredito della somma dovuta ha, infatti, integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo superfluo ogni ulteriore scrutinio del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la liquidazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l’Amministrazione ha provveduto all’adempimento solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Tale circostanza rende il comportamento dell’Amministrazione riconducibile a una soccombenza, con la conseguente applicazione del principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. e della regola per cui le spese seguono la parte che ha dato causa al giudizio.
Il Collegio ha, quindi, condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, disponendo la distrazione delle somme in favore del difensore della parte ricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di essere antistatario. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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