Ottemperanza per la carta del docente: il giudicato va eseguito dal Ministero anche senza formula esecutiva (TAR Lombardia n. 1080 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche in assenza dell’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima la condanna all’esecuzione entro un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurate agli interessi legali sull’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o un mezzo equipollente. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero era rimasto inerte, senza rilasciare la carta né accreditare le somme. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha osservato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, essendo state modificate le disposizioni del codice di procedura civile e del codice del processo amministrativo.
Il TAR ha quindi accertato che risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, entro cui le Amministrazioni dello Stato devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Poiché l’Amministrazione non aveva contestato la mancata ottemperanza, il ricorso è stato accolto.
Il giudice ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delegare i poteri ai dirigenti della Direzione generale competente e di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 669/1996, senza diritto a compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, la Sezione ha precisato che la quantificazione della penalità di mora non deve avere funzione immediatamente punitiva, ma deve bilanciare l’aspetto sanzionatorio con quello sollecitatorio, creando un incentivo all’adempimento spontaneo. In caso di superamento del termine perentorio, il Ministero dovrà versare alla ricorrente una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla data di comunicazione della sentenza, calcolati d’ufficio dal commissario ad acta e pagati contestualmente al debito principale.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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