Cessazione della materia del contendere per soddisfazione della pretesa dopo autotutela (TAR Marche n. 861 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione riconosca in via di autotutela la pretesa dedotta in giudizio, venendo meno sia l’interesse delle parti a proseguire il processo sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ove sussista incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento al momento della proposizione del ricorso, fermo il rimborso del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93, comma 1, c.p.c..
Il Fatto
I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, avevano adito il TAR per l’accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento economico di trasferimento previsto dalla legge n. 86/2001, non corrisposto dall’Amministrazione della Difesa.
Nel corso del giudizio, i ricorrenti depositavano una nota con cui dichiaravano di aver ottenuto il riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio, chiedendo la definizione del processo con sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la posizione di contrasto tra le parti era venuta meno, atteso che la pretesa dei ricorrenti risultava pienamente soddisfatta dall’Amministrazione, la quale si era determinata in via di autotutela con celerità nel corso del giudizio.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando la sopravvenuta carenza dell’interesse a proseguire il processo nonché dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando l’incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento al momento della proposizione del ricorso, nonché la circostanza che la P.A. si fosse determinata in autotutela con prontezza.
Ha invece disposto il rimborso del contributo unificato in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93, comma 1, c.p.c.. La decisione assume rilievo perché l’esito favorevole sostanziale conseguito dai ricorrenti non ha impedito la definizione in rito del giudizio, con integrale soddisfazione della pretesa e limitazione del carico processuale per l’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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