Verificazione tecnica sul carattere di “sistema chiuso” dei kit per antiblastici (TAR Marche n. 815 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo che il giudice amministrativo disponga una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. quando l’accertamento della conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche minime di gara richieda competenze specialistiche. L’organo verificatore è chiamato a valutare, previa acquisizione della documentazione di gara, se il kit offerto per la somministrazione di farmaci antiblastici garantisca un circuito chiuso in tutte le componenti e fasi della somministrazione, come richiesto dagli artt. 1 e 31 del capitolato speciale e dall’art. 235 del d.lgs. n. 81/2008. L’eventuale declaratoria di equivalenza funzionale deve fondarsi su una valutazione tecnica dei sistemi di sicurezza presenti nei componenti del sistema.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo ha indetto una procedura aperta per la fornitura di sistemi infusionali e materiale di consumo per la somministrazione di chemioterapici antiblastici. La società ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione a favore della controinteressata. La ricorrente sostiene che il sistema infusionale offerto dall’aggiudicataria non sarebbe configurabile come “circuito chiuso”, come invece richiesto dal capitolato speciale e dall’art. 235 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di protezione da agenti cancerogeni. La società chiede pertanto l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene necessario disporre una verificazione tecnica sulla conformità del prodotto offerto dall’aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato. Il thema decidendum riguarda il carattere di “sistema chiuso” del kit offerto, che richiede un accertamento di natura squisitamente tecnica, da valutare nelle condizioni di utilizzo. Il Tribunale incarica quale organo verificatore la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il cui rettore individuerà il soggetto munito della professionalità adeguata.
Il quesito sottoposto al verificatore è volto ad accertare se il kit offerto sia conforme alle prescrizioni di gara e garantisca la sicurezza di un circuito chiuso in tutte le componenti (pompa e materiale di consumo) e in tutte le fasi della somministrazione, compresa la gestione degli allarmi, come chiarito dalla stazione appaltante. Il verificatore dovrà altresì valutare se il prodotto possa essere ritenuto equivalente funzionalmente a tali specifiche, previa analisi dei vari sistemi di sicurezza presenti nei componenti del sistema.
Il Collegio assegna al verificatore il termine di sessanta giorni dalla designazione per il deposito della relazione, senza necessità di contraddittorio tecnico con le parti, le quali potranno svolgere osservazioni e difese nei termini processuali di rito. Viene fissato un anticipo per spese e compenso del verificatore pari a euro 1.000, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente; la liquidazione definitiva avverrà su istanza dell’ausiliario dopo il deposito della relazione conclusiva. Il verificatore potrà accedere a tutti gli atti del giudizio, estrarne copia e richiedere alle parti ogni documentazione ritenuta utile.
Il Collegio respinge la richiesta della resistente di integrazione del quesito, ritenendola ridondante rispetto al quesito già formulato, il quale riguarda la natura chiusa del kit offerto da valutarsi nelle condizioni di utilizzo. L’udienza pubblica per la discussione del merito viene fissata al 3 dicembre 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.