Sanzione espulsiva e competenza territoriale del TAR (TAR Marche n. 801/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari espulsive nei confronti di militari e appartenenti alle Forze di Polizia, il provvedimento che determina la perdita del grado per rimozione non ha efficacia limitata alla sfera territoriale di competenza di un TAR periferico, atteso che l’effetto espulsivo dalla Forza Armata di appartenenza non può essere circoscritto a una porzione del territorio nazionale. Ne consegue che, ove l’interessato sia già in congedo al momento dell’adozione del provvedimento e non operi il criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., la competenza va radicata presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità emanante, ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. Il criterio della residenza del ricorrente non è previsto da alcuna norma processuale ed è comunque inidoneo a fungere da referente per l’individuazione del giudice competente, potendo favorire fenomeni di forum shopping che il Codice del processo amministrativo ha inteso proscrivere.
Il Fatto
Un ex Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, già in congedo, aveva impugnato davanti al TAR Lazio – sede di Roma la determinazione del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri che gli aveva irrogato la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, all’esito di un procedimento disciplinare avviato dal Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.
Il TAR Lazio aveva declinato la competenza a favore del TAR Marche, ritenendo che, essendo il rapporto di impiego cessato al momento del radicamento del giudizio, dovesse trovare applicazione l’ordinario criterio dell’efficacia territoriale dell’atto, da individuarsi – secondo quel giudice – nella residenza del ricorrente, sita nella Regione Marche. Il ricorrente aveva quindi riassunto il giudizio davanti al TAR Marche, che, in esito alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, aveva rilevato un possibile difetto di competenza, differendo la trattazione per consentire alle parti di depositare memorie sul punto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche non condivide le argomentazioni dell’ordinanza di declinatoria del TAR Lazio e solleva d’ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 15, comma 5, secondo periodo, cod. proc. amm., indicando quale giudice competente il TAR Lazio – sede di Roma.
Il Collegio osserva che, sebbene sia vero che il criterio della sede dell’autorità emanante recede di fronte a quello dell’efficacia dell’atto quando quest’ultimo esaurisce i suoi effetti nella sfera territoriale di un TAR periferico (come chiarito dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 17 del 2014 e nn. 13 e 15 del 2021), tale principio non opera nel caso dei provvedimenti sanzionatori di stato “espulsivi” adottati a carico di militari o appartenenti alle Forze di Polizia. La sanzione della perdita del grado determina, infatti, l’espulsione del militare dalla Forza Armata di appartenenza: un effetto che non può dirsi limitato alla sfera territoriale di competenza di un TAR periferico, investendo l’intero rapporto di appartenenza all’Amministrazione della Difesa, la cui sede centrale è in Roma.
Quanto al criterio della residenza del ricorrente, valorizzato dal TAR Lazio per radicare la competenza presso il TAR Marche, il Collegio ne evidenzia l’assenza di qualunque fondamento normativo nel processo amministrativo, nonché la sua natura aleatoria e variabile, tale da poter favorire fenomeni di forum shopping che il legislatore del 2010 ha inteso evitare. Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente non aveva prestato servizio esclusivamente nelle Marche, essendo stato il procedimento disciplinare avviato dal Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, e i reati per cui era intervenuta condanna penale risultavano commessi sia nelle Marche che in Emilia Romagna.
In pendenza del regolamento di competenza, il Tribunale ha respinto allo stato l’istanza cautelare, non sussistendo il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, atteso che il ricorrente è già in quiescenza. Ogni altra pronuncia in rito e sul merito è stata sospesa, con trasmissione del fascicolo al Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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