Sospensione cautelare della decadenza del titolo edilizio per perdita del contributo agrituristico (TAR Marche n. 150 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, la sospensione dell’efficacia dell’atto di decadenza di un titolo edilizio può essere accordata quando il periculum in mora sia desumibile dal concreto rischio di perdita di un contributo regionale destinato all’attività di impresa agrituristica, senza che emergano ripercussioni negative immediate per l’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione resistente. La valutazione propria dell’incidente cautelare si concentra sulla sola efficacia del provvedimento di decadenza, che può essere sospesa in attesa della decisione di merito, lasciando comunque all’amministrazione la possibilità di proseguire nell’istruttoria relativa alla variante al titolo unico già depositata. Il giudice cautelare non anticipa pertanto alcuna statuizione sul fumus boni iuris, ma valuta la sola sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e il bilanciamento con l’interesse pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’azienda agricola, impugnava il provvedimento del 5 marzo 2026 con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza del titolo edilizio rilasciato nel gennaio 2024 per la ristrutturazione di un annesso colonico con demolizione, delocalizzazione e nuova destinazione d’uso ad agriturismo, ai sensi della legge regionale. Unitamente all’atto di decadenza, la società impugnava anche il successivo provvedimento del 27 aprile 2026, con cui l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di riesame della pronunciata decadenza. Nel giudizio cautelare, la parte ricorrente chiedeva la sospensione dell’esecuzione del provvedimento, evidenziando il pregiudizio derivante dal rischio di perdita del contributo regionale destinato alle imprese agrituristiche, documentato con nota del 30 marzo 2026 allegata al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, nel pronunciarsi sull’istanza cautelare, ha ritenuto opportuno mantenere la res adhuc integra in attesa della decisione di merito. Il collegio ha valorizzato il periculum in mora concreto, costituito dal rischio di perdita del contributo regionale diretto alle imprese agrituristiche, come dimostrato dalla documentazione allegata dalla ricorrente. Tale elemento ha rappresentato il fondamento della valutazione incidentale, attestando la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio che sarebbe derivato dall’esecuzione immediata dell’atto di decadenza. Il giudice ha inoltre considerato l’assenza di ripercussioni negative immediate per l’interesse pubblico curato dal Comune resistente, escludendo che la sospensione potesse compromettere in modo diretto le esigenze pubbliche sottese al provvedimento impugnato. La sospensione dell’efficacia dell’atto di decadenza è stata pertanto disposta, affidando all’amministrazione comunale la possibilità di proseguire nella valutazione della variante al titolo unico, depositata nel maggio 2025. Il TAR ha infine fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 marzo 2027, disponendo la compensazione delle spese di fase. La decisione si inserisce nella dinamica propria della tutela cautelare, che richiede una verifica del danno temuto senza alcuna anticipazione della decisione finale sulla fondatezza delle censure dedotte avverso l’atto di decadenza e il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
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Nota della Redazione
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