Diniego White list: la Consulta dei precedenti non basta per la sospensione (TAR Molise n. 98 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione prefettizia in ordine alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, quale presupposto per il diniego di iscrizione nella c.d. white list, è espressione di ampia discrezionalità sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della logicità e della rilevanza dei fatti accertati. In sede cautelare, la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego va respinta qualora le censure dedotte non presentino, prima facie, consistenza tale da giustificare la concessione della misura, risultando il provvedimento adeguatamente motivato in relazione ai profili di permeabilità mafiosa dell’impresa, anche con riferimento ai legami familiari ed economici tra i soci e un loro congiunto con precedenti penali.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Isernia aveva negato l’iscrizione alla white list di cui all’art. 53 della l. n. 190/2012 e gli atti presupposti, tra cui la nota contenente le conclusioni dell’attività di indagine della Guardia di Finanza e il verbale del G.I.A. La società chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti, lamentando l’illegittimità del diniego. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Prefettura, contestando le censure avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il principio secondo cui la valutazione prefettizia sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati, citando Cons. Stato, Sez. III, n. 455/2015.
Il Collegio, considerata la complessità della materia e le controdeduzioni dell’Amministrazione, ritiene che le censure non siano, prima facie, di consistenza tale da giustificare la sospensiva invocata. Il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in relazione ai profili di permeabilità mafiosa dell’impresa, facendo riferimento ai presumibili intrecci di carattere familiare ed economico tra i due unici soci della ricorrente e il loro padre, con cointeressenze economiche tra l’azienda paterna e quella dei figli tali da fondare un rischio di influenza.
Tale figura è risultata, all’esito dell’istruttoria, essere stata rinviata a giudizio e condannata con sentenza irrevocabile della Corte di Appello alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici, per violazioni aggravate dal metodo mafioso ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/1991.
Il TAR, pertanto, ritiene che il ricorso non presenti i prescritti requisiti di fumus boni iuris, non ravvisando profili di illogicità nella motivazione dell’Amministrazione circa il pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa. La domanda cautelare viene quindi respinta, con spese compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.