Tassatività delle cause di esclusione e divieto di estensione analogica (TAR Molise n. 316 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive disciplinate da un avviso pubblico, le cause di esclusione delle domande di partecipazione hanno carattere tassativo, con la conseguenza che l’amministrazione non può dichiarare l’irricevibilità di un’istanza sulla base di una causa non espressamente prevista dalla lex specialis, nemmeno quando la violazione rilevata concerna una disposizione (nella specie, l’art. 6 dell’avviso) che detta limiti percentuali di ammissibilità delle spese solo “ai fini della determinazione dell’importo complessivo del sostegno da erogare”. La verifica di ricevibilità, infatti, è circoscritta al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte, alla completezza della documentazione trasmessa e al rispetto di ogni altro elemento formale espressamente richiesto per la procedura di accesso alle agevolazioni, senza che sia consentita un’estensione analogica delle ipotesi di irricevibilità. La questione relativa alla sussistenza dei presupposti sostanziali per la concessione del finanziamento è estranea al thema decidendum se non posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
L’Associazione di Promozione Sociale ricorrente, organizzatrice del “Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe”, aveva partecipato all’Avviso Pubblico regionale “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica – II Edizione”, chiedendo il contributo massimo concedibile di € 25.000,00. Con la Determinazione Dirigenziale impugnata, l’amministrazione aveva dichiarato la domanda non ricevibile, addebitando all’istante “spese di comunicazione superiori alle percentuali stabilite (art. 6 – Spese Ammissibili)”. Avverso tale esclusione, confermata anche all’esito delle controdeduzioni presentate, l’associazione aveva proposto ricorso, deducendo l’illegittimità della determinazione per violazione degli artt. 6, 7 e 8 dell’avviso e dei principi generali in materia di procedure selettive.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il contenuto delle disposizioni dell’avviso pubblico rilevanti per la decisione, osservando che l’art. 8 disciplina la fase istruttoria articolandola in tre sotto-fasi: ricevibilità, ammissibilità e valutazione. La prima fase è finalizzata esclusivamente a verificare “il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte, la completezza della documentazione trasmessa (Art. 7) nonché il rispetto di ogni altro elemento formale espressamente richiesto per la procedura di accesso alle agevolazioni”. L’art. 6, rubricato “Spese ammissibili”, non prevede alcuna causa di irricevibilità, ma si limita a indicare, ai fini della determinazione dell’importo complessivo del sostegno da erogare, quali tipologie di spesa sono ammissibili e in quali limiti percentuali, precisando che le spese di comunicazione sono riconosciute “nella misura massima del 10% dell’importo dell’intero progetto”.
Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata la censura, rilevando come la motivazione dell’esclusione — “spese di comunicazione superiori alle percentuali stabilite (art. 6)” — non corrisponda ad alcuna delle ipotesi di irricevibilità tassativamente elencate dall’art. 8 dell’avviso. Il superamento del limite percentuale delle spese di comunicazione, pur potendo configurare un profilo di inammissibilità della spesa in sede di rendicontazione, non avrebbe potuto fondare la declaratoria di irricevibilità della domanda, atteso il carattere tassativo delle clausole di esclusione vigente in materia di procedure selettive.
Il Tribunale ha infine disatteso l’eccezione della difesa erariale, secondo cui il finanziamento non avrebbe comunque potuto essere concesso in ragione del divieto di cui all’art. 65, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale profilo, ha osservato il Collegio, è estraneo al thema decidendum, non essendo stato posto a fondamento del provvedimento impugnato e non potendo il giudice sindacare profili di azione amministrativa futura non ancora dispiegatasi.
Il ricorso è stato quindi accolto, con l’assorbimento dei residui motivi di doglianza, e l’amministrazione è stata conseguentemente onerata di rideterminarsi sulla posizione dell’interessata in aderenza ai principi enunciati. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della materia.
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Nota della Redazione
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