Potere sostitutivo di nomina e obbligo di avviso pubblico: annullamento per carenza di motivazione (TAR Molise n. 233 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale, nelle nomine di competenza consiliare, non determina il venir meno dell’obbligo di rispettare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla legge regionale, inclusa la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità. Il provvedimento di nomina, ancorché connotato da ampia discrezionalità e pur in assenza di una rigida comparazione tra candidati, deve dar conto degli elementi e delle esperienze professionali valutati, essendo altrimenti affetto da difetto di motivazione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che dispone la decadenza ope legis dei revisori degli enti in liquidazione, non essendo configurabile alcun diritto all’inamovibilità dell’organo di controllo.
Il Fatto
I ricorrenti, revisori dei conti degli IACP di Campobasso e Isernia in regime di prorogatio per effetto della gestione liquidatoria, erano decaduti dall’incarico in virtù dell’art. 14, comma 1, della legge regionale Molise n. 3/2025, che aveva disposto la decadenza dei collegi entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il Presidente del Consiglio regionale, esercitando il potere sostitutivo per l’inerzia dell’organo consiliare, aveva nominato i nuovi componenti dei collegi con i decreti impugnati, senza attivare la procedura di avviso pubblico prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 16/2002.
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti deducendo l’incompetenza, la violazione delle norme sulla pubblicità delle procedure di nomina, il difetto di istruttoria e motivazione, nonché l’illegittimità costituzionale della norma sulla decadenza. Hanno altresì domandato il risarcimento del danno per la perdita dei compensi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari dei controinteressati, escludendo la natura provvedimentale della delibera dell’Ufficio di Presidenza che accertava il possesso dei requisiti e riconoscendo l’interesse dei ricorrenti all’impugnazione, in quanto lesi nella loro aspettativa a partecipare alla nuova procedura di nomina quale interesse strumentale alla reiterazione della stessa.
Nel merito, ha rigettato il primo motivo relativo alla dedotta incompetenza del Presidente del Consiglio regionale, rilevando che l’inerzia dell’organo consiliare era stata oggettivamente accertata e che l’affermazione secondo cui il ritardo sarebbe stato cagionato dal Presidente stesso era rimasta generica e indimostrata.
Accolti invece i motivi sulla violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 16/2002: il potere sostitutivo, recando il medesimo contenuto e perimetro di quello dell’organo sostituito, non consente di prescindere dalle garanzie pubblicitarie e partecipative. La norma che consente di nominare anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità non esclude la necessità dell’avviso, imposto dall’art. 3, comma 1, a tutela della par condicio nell’accesso agli incarichi pubblici. Il Collegio ha altresì rilevato il vizio motivazionale, richiamando i principi per cui la nomina, pur discrezionale, deve esporre le ragioni della scelta e dimostrare che competenze ed esperienze siano state valutate in relazione al fine da perseguire.
Assorbite le censure subordinate, il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, l.r. n. 3/2025, trattandosi di norma volta a scongiurare il protrarsi sine die dell’organo di controllo e non contrastante con i principi di ragionevolezza e buon andamento. Da tale infondatezza è conseguito il rigetto della domanda risarcitoria, correlata alla sola applicazione della norma di decadenza e non ai provvedimenti annullati.
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Nota della Redazione
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