Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio per composizione bonaria della lite (TAR Molise n. 96 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte ricorrente e notificata alle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza che rilevi la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti. La declaratoria di estinzione consegue alla mera verifica della sussistenza dei presupposti di legge, restando assorbita ogni altra questione, ivi compresa l’eccezione di incompetenza territoriale. La carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni non destinatarie di specifiche censure comporta la loro estromissione dal giudizio. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione con cui Invitalia aveva disposto la concessione parziale di agevolazioni per un contratto di sviluppo, contestando, in particolare, le condizioni poste a fondamento dell’erogazione e la riduzione dell’importo originariamente negoziato. Il ricorso era affidato a plurimi motivi di censura, incentrati sulla violazione dei principi di affidamento, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Si costituivano in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Molise e Invitalia. Quest’ultima eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR Molise, ritenendo devoluta la controversia al TAR Lazio. Nelle more del giudizio, all’esito di un’ordinanza cautelare che aveva disposto incombenti istruttori, le parti raggiungevano un accordo per la composizione bonaria della lite. La società ricorrente depositava quindi atto di rinuncia al ricorso, al quale Invitalia aderiva, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Invitalia, aderendo all’orientamento giurisprudenziale – richiamato nell’ordinanza n. 7457/2021 della IV Sezione del Consiglio di Stato – che radica la competenza presso il giudice del luogo in cui hanno sede gli enti beneficiari delle agevolazioni. Ha inoltre disposto l’estromissione del Ministero e della Regione, ritenendoli carenti di legittimazione passiva, non essendo emerse censure specifiche avverso atti o condotte loro ascrivibili.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, a seguito della rinuncia depositata dalla società ricorrente e dell’adesione di Invitalia, sussistevano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di estinzione è stata pronunciata senza necessità di esaminare il merito delle censure, restando assorbita ogni questione relativa alla fondatezza del ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti costituite, conformemente alla richiesta formulata dalla ricorrente e accolta da Invitalia, ai sensi dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. La pronuncia si inserisce nel quadro della deflazione del contenzioso amministrativo, valorizzando gli strumenti di composizione bonaria delle controversie in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.
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Nota della Redazione
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