Concorsi pubblici e prova di resistenza: inammissibile il ricorso del candidato non ammesso (TAR Molise n. 35 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, il ricorrente deve dimostrare — o quantomeno fornire un principio di prova — la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di accoglimento delle censure proposte, essendo altrimenti inammissibile la domanda per difetto di interesse attuale e concreto. Il candidato che impugni gli atti di una procedura selettiva non può far valere un astratto interesse alla legittimità della graduatoria, ma deve allegare e provare che l’eliminazione del vizio lamentato gli avrebbe consentito un risultato utile. La prova di resistenza costituisce pertanto condizione di ammissibilità del ricorso avverso gli esiti concorsuali, anche quando la censura riguardi la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove. In difetto di tale dimostrazione, il ricorso è dichiarato inammissibile, con possibile compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e del carattere processuale della decisione.
Il Fatto
Una candidata aveva partecipato a una procedura concorsuale, per titoli ed esami, indetta dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per la copertura di due posti di Collaboratore Professionale — profilo Avvocato. Superata la prova scritta, la partecipante era stata valutata con 13/20 nella successiva prova pratica, non raggiungendo la soglia di sufficienza di 14/20 prevista dal bando, e pertanto non era stata ammessa alla prova orale. La graduatoria finale vedeva vincitori altri due candidati.
Avverso gli atti della selezione e la valutazione negativa del proprio elaborato, l’interessata aveva proposto ricorso, originariamente in via straordinaria al Presidente della Repubblica, poi trasposto dinanzi al TAR Molise a seguito dell’opposizione dell’Amministrazione. Con il ricorso si deduceva la violazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice e il difetto di motivazione del giudizio, espresso attraverso un mero punteggio numerico privo di indicatori descrittivi. Si chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione a rivalutare i candidati sulla base di criteri predeterminati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto disposto l’estromissione dal giudizio delle Amministrazioni statali intimate, risultando estranee alla controversia. Nel merito, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per il mancato superamento della prova di resistenza, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Azienda Sanitaria.
Richiamato il consolidato orientamento per cui il candidato che impugna i risultati di un concorso ha l’onere di dimostrare un interesse attuale e concreto alla contestazione, il Collegio ha osservato che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione — né un principio di prova — del collegamento tra il vizio dedotto, relativo alla mancata predeterminazione dei criteri, e l’esito negativo conseguito. Nessuna censura era stata infatti sollevata sul merito della valutazione insufficiente dell’elaborato pratico.
L’Amministrazione aveva invece evidenziato gli errori sostanziali commessi nella redazione dell’atto richiesto dalla traccia: la candidata aveva confuso l’istituto della franchigia assicurativa con il massimale di polizza, qualificando la prima come limite massimo del danno risarcibile; aveva inoltre parlato di “azione di rivalsa” degli assicuratori anziché di rimborso delle somme anticipate nell’ambito della franchigia contrattualmente prevista; infine, aveva previsto la restituzione delle somme in favore degli assicurati e non degli assicuratori, come richiesto dalla traccia.
Il Tribunale ha condiviso tali rilievi, rilevando come i punti interrogativi apposti dalla Commissione a margine dei passaggi dell’elaborato segnalassero proprio le parti del testo non rispondenti alla traccia. L’analisi dell’elaborato induceva a ritenere che la prova si presentasse, in parte qua, fuori traccia e non realmente focalizzata sui temi richiesti: difetti cui alcun predeterminato criterio di valutazione avrebbe potuto ovviare. La coerenza rispetto alla traccia proposta costituisce, infatti, precondizione affinché qualsiasi elaborato possa risultare sufficiente in sede di valutazione.
In applicazione della prova di resistenza, e non risultando superata nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il carattere meramente processuale della decisione e la peculiarità della vicenda hanno giustificato la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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