Il diniego di CIGO non può contraddire accoglimenti precedenti per la stessa crisi di mercato (TAR Veneto n. 1648 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causale di crisi di mercato, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 148/2015, è integrata dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico di appartenenza dell’impresa, da valutare con riferimento all’epoca di inizio della sospensione, senza tener conto delle circostanze successivamente intervenute. Non è imputabile all’impresa la crisi riconducibile a un contesto economico-produttivo negativo e alla congiuntura del mercato di riferimento, ancorché determinata da modifiche normative incidenti su incentivi fiscali del settore. Il diniego di un trattamento di integrazione salariale che, in assenza di elementi sopravvenuti, contraddica precedenti accoglimenti dello stesso Istituto per domande analoghe riferite al medesimo soggetto e a periodi consecutivi integra il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca della condotta amministrativa.
Il Fatto
Una società operante nella progettazione, produzione e installazione di schede elettroniche per impianti di riscaldamento e condizionamento presentava, il 16 gennaio 2024, domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per complessivi 48 dipendenti, per il periodo 15 gennaio – 14 aprile 2024. Le ragioni addotte consistevano nel calo degli ordinativi del settore conseguente alle modifiche normative sulla disciplina del Superbonus 110%. La sede periferica dell’INPS rigettava l’istanza e il successivo ricorso amministrativo veniva respinto dal Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee con deliberazione del febbraio 2025.
La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Veneto, deducendo la violazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 148/2015 e chiedendo l’annullamento dell’atto e la condanna dell’INPS al risarcimento del danno, con riserva di quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente le censure, ritenendole riconducibili all’unico profilo della erronea applicazione del presupposto della non imputabilità della crisi aziendale. Il D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 definisce la crisi di mercato come sospensione o riduzione dell’attività per mancanza di lavoro o commesse derivante dall’andamento del mercato, i cui indici sono il contesto economico-produttivo e la congiuntura negativa del settore di riferimento, da valutare all’epoca di inizio della sospensione.
L’elemento dirimente è costituito dalla circostanza, non contestata, che le medesime ragioni addotte per il periodo oggetto di diniego erano già state ritenute dallo stesso Istituto idonee a giustificare l’accoglimento di due precedenti e analoghe domande, relative ai periodi giugno-settembre 2023 e ottobre-dicembre 2023. In assenza di elementi sopravvenuti che segnalassero un mutamento della situazione di fatto, e avendo la società documentato la persistenza della contrazione del mercato e una prospettiva di ripresa, il diniego si pone in insanabile contraddizione logica con le precedenti valutazioni, integrando una contraddittorietà estrinseca sintomatica del vizio di eccesso di potere.
Il Collegio ha inoltre respinto la ricostruzione dell’INPS secondo cui la crisi sarebbe imputabile a una scelta imprenditoriale, rilevando dalla visura camerale che la società era stata costituita nel novembre 2020, in epoca antecedente alla massima espansione del mercato connesso agli incentivi statali. La tesi della prevedibilità ab origine della contrazione del beneficio è risultata priva di supporto documentale.
Quanto alla dedotta insufficienza istruttoria, la società ha tempestivamente riscontrato le richieste formulate, senza che le successive integrazioni riguardassero specificamente la prova della non imputabilità della crisi, ma ulteriori profili documentali. La motivazione del diniego, fondata sulla scarsa consistenza documentale, si è così rivelata contraddittoria rispetto allo svolgimento del procedimento. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che l’INPS riesamini le domande facendo applicazione dei principi enunciati, e ha respinto la domanda risarcitoria, rimasta generica e priva di prova, condannando l’Istituto alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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