Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata d’ufficio (TAR Lazio n. 14133 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse, quando la parte dichiari espressamente che la sentenza di merito non può conservare alcuna utilità residua, determina l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio, prendendo atto di tale dichiarazione, adotta la declaratoria d’ufficio, senza necessità di esame nel merito delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della complessità della vicenda, anche in caso di esito processuale non dipendente dalla condotta delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 21 aprile 2021, di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), nonché atti presupposti e consequenziali, tra cui l’atto di adozione del medesimo piano. La società agiva per l’annullamento di tali provvedimenti, deducendo vizi che assumeva lesivi dei propri interessi.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava una memoria il 2 aprile 2026, con la quale dichiarava di non avere più interesse alla decisione, essendosi verificata una situazione tale da escludere che la sentenza di merito potesse conservare una qualsiasi utilità residua per la stessa. Si costituivano in giudizio la Regione Lazio e il Ministero della Cultura per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente, resa con memoria, integra una sopravvenuta carenza d’interesse che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha precisato che di tale circostanza non può che prendersi atto, non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio né l’esame delle censure di merito.
Il giudice ha richiamato il principio per cui la carenza sopravvenuta di interesse costituisce una causa di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio, quale evenienza che priva il processo del suo oggetto sostanziale. La dichiarazione della parte di non avere più interesse all’esito del giudizio equivale ad una rinuncia implicita alla prosecuzione, che il giudice recepisce con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, considerata la complessità della vicenda e la circostanza che l’esito processuale non dipende dalla condotta processuale delle parti ma da un evento sopravvenuto. Tale soluzione risulta coerente con il principio di cui all’art. 26 cod. proc. amm., che consente la compensazione per giusti motivi.
La decisione assume rilievo in quanto conferma l’operatività della improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse quale istituto processuale che consente di definire il giudizio senza pronuncia nel merito, con efficacia meramente processuale della sentenza, che non incide sulla validità degli atti impugnati.
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Nota della Redazione
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