Misure compensative per riconoscimento titoli professionali sanitari esteri (TAR Lazio n. 14033 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di un titolo professionale sanitario conseguito in uno Stato membro può essere subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale quando la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle richieste dall’ordinamento nazionale. La decisione di imporre la misura compensativa deve essere debitamente motivata, in relazione al livello di qualifica richiesto dalla normativa nazionale e a quello detenuto dal richiedente, nonché alle differenze sostanziali tra i percorsi formativi e alle ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dall’esperienza professionale. La motivazione, che assume ruolo centrale, deve dare conto delle valutazioni compiute e delle conseguenze tratte dall’amministrazione. La valutazione sulla sussistenza di un gap formativo rilevante e sulla proporzionalità della misura compensativa è espressione di discrezionalità tecnica del Ministero della Salute, sindacabile in giudizio solo per manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina in possesso di un titolo di Igienista dentale conseguito in Germania, impugnava il diniego di riconoscimento opposto dal Ministero della Salute. A seguito di una rivalutazione della domanda, l’amministrazione annullava il pregresso decreto di diniego e subordinava il riconoscimento all’espletamento di una misura compensativa, consistente a scelta della richiedente in una prova attitudinale su discipline indicate con compensazione di complessivi 146 crediti, ovvero in un tirocinio di adattamento di trenta mesi con formazione complementare.
Avverso tale nuovo provvedimento la ricorrente proponeva motivi aggiunti, lamentando la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di circolazione delle professioni di cui agli artt. 49 e ss. TFUE e della normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE, nonché l’irragionevolezza e la sproporzione della misura compensativa, ritenendo che le discipline oggetto di integrazione fossero già coperte dalla propria formazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso originario, in ragione dell’adozione del nuovo provvedimento di rivalutazione, e ha esaminato nel merito il ricorso per motivi aggiunti, ritenendolo infondato.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ricordato che ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 il riconoscimento del titolo di igienista dentale può essere subordinato a una misura compensativa quando la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle richieste in Italia. Tale valutazione implica un confronto tecnico-discrezionale tra il percorso formativo dello Stato di origine e quello dello Stato ospitante, con particolare rigore nel settore delle professioni sanitarie, attesa la delicatezza degli interessi coinvolti.
La motivazione del provvedimento assume un ruolo centrale: essa deve dare conto del livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale, di quello detenuto dal richiedente, delle differenze sostanziali tra i percorsi e delle ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle competenze acquisite con l’esperienza professionale. Nel caso di specie, la conferenza di servizi del 9 novembre 2023 aveva compiutamente indicato le difformità tra i due ordinamenti, ravvisate nella natura non accademica del percorso tedesco, nella mancanza di moduli con obiettivi formativi quantificabili in ECTS e nel monte ore complessivo di sole 800 ore.
Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi, non contestati, evidenziassero una differenza considerevole per natura, durata e ampiezza del percorso formativo, accentuata nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti costituenti il nucleo della professione. La misura compensativa è stata pertanto giudicata idonea, in quanto funzionale a garantire la salvaguardia della salute pubblica, necessaria, essendo l’unica in grado di colmare il rilevante gap formativo, e proporzionata in senso stretto, non comportando un sacrificio eccessivo per la richiedente, il cui esercizio professionale risulta ancorato al conseguimento delle conoscenze imprescindibili per operare in un settore sanitario.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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