Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 13770 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, manifestata dalla parte ricorrente con atto notificato e depositato, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esame nel merito delle censure proposte. Il Tribunale si limita a dare atto dell’intervenuta rinuncia, con integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.
Il Fatto
La controversia concerneva l’impugnazione, da parte dei ricorrenti, della sanzione disciplinare comminata a un alunno per l’anno scolastico 2022/2023, nonché della conseguente votazione di condotta attribuita in sede di scrutinio finale. Erano stati gravati, oltre al provvedimento sanzionatorio, la decisione dell’Organo di Garanzia interno, il verbale dell’Organo di Garanzia regionale e il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, ritenuti asseritamente illegittimi.
La Motivazione della Corte
Con memoria notificata e depositata il 28 giugno 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia costituisce manifestazione della volontà della parte di non proseguire l’azione intrapresa, determinando la definizione del processo senza una pronuncia sul merito delle censure dedotte.
Il Collegio ha dato atto dell’intervenuta rinuncia, rilevando come la stessa comporti l’estinzione del giudizio. In tale evenienza non residua spazio per l’esame delle doglianze proposte, rimanendo assorbita ogni questione relativa alla legittimità degli atti impugnati.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti “per ragioni di equità”, in considerazione della particolare modalità di definizione della controversia. La compensazione evita che l’esito processuale, non dipendente da una soccombenza sostanziale, si traduca in un aggravio economico per alcuna delle parti.
La sentenza, resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 luglio 2026, è stata emessa con le modalità semplificate di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., trattandosi di definizione conseguente alla rinuncia. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del minore e degli altri soggetti interessati, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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