Concorso dirigente scolastico: legittime soglie regionali e prove preselettive (TAR Lazio n. 13589 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione dei candidati alla prova scritta di un concorso pubblico mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso per ciascuna regione è legittima e non viola il principio meritocratico, non essendo necessaria la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza. La previsione di una soglia di attivazione della preselezione (quattro volte i posti) e di una diversa soglia di ammissione alla fase successiva (tre volte i posti) non è contraddittoria, rispondendo a finalità differenti. La contestazione dei singoli quesiti della prova preselettiva è infondata ove la risposta ritenuta corretta non sia affetta da errori manifesti, rientrando la selezione dei quesiti nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. La diversificazione delle soglie regionali non integra disparità di trattamento, essendo effetto della diversa distribuzione territoriale di posti e candidati, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto per la Regione Calabria, superava la prova preselettiva con un punteggio pari alla soglia della sufficienza ma insufficiente per l’ammissione alla prova scritta, essendosi la soglia regionale attestata a un valore più elevato. Avverso tale esclusione, la ricorrente impugnava la graduatoria di ammissione, il bando di concorso e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità dei quesiti, la contraddittorietà del sistema di selezione basato su soglie regionali e la decurtazione dei posti a favore della procedura straordinaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia. In riferimento ai motivi sulla formulazione dei quesiti, il Collegio ha ritenuto che la selezione e l’individuazione dei test rientrino nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Le risposte considerate corrette sono apparse sicuramente tali, mentre le altre costituivano meri “distrattori”, la cui plausibilità è funzionale alla verifica della preparazione del candidato. Il sindacato del giudice amministrativo non può pertanto sostituirsi a quello dell’Amministrazione in assenza di profili di manifesta irragionevolezza.
Quanto al criterio di ammissione, il Collegio ha ritenuto pienamente legittima la scelta di individuare gli ammessi in base a un criterio numerico rapportato ai posti, non essendo necessaria una soglia minima di sufficienza. La fissazione di due distinte soglie – una per l’attivazione della preselezione e una per il contingente massimo di ammessi – non presenta profili di contraddittorietà, attenendo a finalità differenti e rientrando nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
In merito alla diversificazione regionale delle soglie, il TAR ha evidenziato che essa è la conseguenza logica dell’articolazione in distinti Uffici Scolastici Regionali, come previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001. Il medesimo punteggio può essere sufficiente in una regione e non in un’altra senza integrare una disparità di trattamento, trattandosi dell’effetto fisiologico della diversa distribuzione di posti e concorrenti. I candidati sono posti nella condizione di conoscere ex ante i posti disponibili e di scegliere consapevolmente la sede, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità.
Il Collegio ha infine respinto le censure sulla presunta irragionevolezza della soglia e sulla decurtazione dei posti per la procedura straordinaria, ritenendo la determinazione della soglia un esito oggettivo del meccanismo selettivo e non un parametro arbitrario.
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Nota della Redazione
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