Accesso agli atti: l’interesse può ritenersi soddisfatto in corso di causa (TAR Lazio n. 13083 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento avverso il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso agli atti ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse allorché, in corso di giudizio, l’amministrazione abbia soddisfatto l’interesse conoscitivo del ricorrente, provvedendo all’esibizione della documentazione richiesta. L’accesso documentale, essendo strumentale alla tutela di una posizione giuridica sottostante, esaurisce la sua funzione quando l’ostacolo opposto dall’amministrazione venga meno; in tal caso, non residua alcuna utilità concreta alla decisione di merito. La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. e, ricorrendo giusti motivi, la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente aveva inoltrato, a mezzo p.e.c., un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Siena e del Cineca, volta a ottenere la documentazione ivi indicata. A fronte della mancata risposta da parte delle prime due amministrazioni e del silenzio serbato dal terzo soggetto, era insorto un silenzio-rigetto che il ricorrente aveva impugnato, chiedendo altresì la condanna delle amministrazioni all’esibizione e alla consegna dei documenti.
Nel corso del giudizio, il Collegio aveva disposto opportune ordinanze istruttorie in separati procedimenti, volte a verificare la fondatezza della pretesa conoscitiva. All’udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla trattazione della controversia, atteso che l’amministrazione aveva nel frattempo adempiuto alle richieste istruttorie, dando così piena soddisfazione all’interesse conoscitivo fatto valere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, preso atto della richiesta formulata dal ricorrente all’udienza di discussione, ha verificato che l’interesse conoscitivo era stato effettivamente soddisfatto dall’amministrazione, la quale aveva dato corso all’esibizione della documentazione. Ha ritenuto, pertanto, che non residuasse alcuna utilità concreta alla definizione del giudizio nel merito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., si impone quando, come nella specie, il provvedimento o il comportamento lesivo sia venuto meno in corso di causa, privando la parte della necessità di ottenere una pronuncia favorevole.
La decisione si fonda sul principio per cui l’azione di annullamento e quella di condanna all’esibizione, nel peculiare ambito dell’accesso documentale, sono strumentali alla tutela della posizione giuridica sottostante; una volta che l’amministrazione abbia rimediato all’inadempimento, la domanda perde la propria ragion d’essere e la controversia deve essere definita con una pronuncia processuale di rito, non essendovi più margini per l’esame delle censure nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda e la circostanza che la definizione del giudizio fosse dipesa da un fatto sopravvenuto, non ascrivibile a colpa delle parti. La sentenza, coerente con il disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., chiude il procedimento senza necessità di ulteriori statuizioni.
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Nota della Redazione
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