Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il versamento della quota ridotta del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12943 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarabile d’ufficio ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., pur non essendo di per sé idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, riservata dalla legge alla comunicazione dei provvedimenti regionali di accertamento dell’avvenuto pagamento. La declaratoria di improcedibilità consegue alla mancata contestazione, da parte delle amministrazioni resistenti, dell’avvenuto pagamento e del relativo quantum debeatur.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida attuative del meccanismo del c.d. payback. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ha esteso le censure ai medesimi atti sulla scorta di ulteriori motivi. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite solo formalmente, mentre gli altri soggetti evocati non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha ritenuto assolti gli obblighi di ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La stessa norma ha previsto che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, demandando alle regioni l’accertamento del pagamento e la comunicazione al TAR Lazio ai fini della cessazione della materia del contendere.
La società ricorrente ha documentato, con dichiarazione del 7 aprile 2026, l’avvenuto versamento in favore della Regione Piemonte della quota di ripiano nella misura rideterminata dalla norma sopravvenuta, chiedendo la definizione del giudizio con declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
Il Tribunale ha osservato che il deposito documentale del pagamento, pur non essendo di per sé sufficiente a integrare la fattispecie legale della cessazione della materia del contendere – riservata alla comunicazione regionale dei provvedimenti di accertamento – costituisce nondimeno un elemento dal quale desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Tale conclusione è stata motivata dal fatto che il pagamento non è stato contestato dalle amministrazioni resistenti, soprattutto con riguardo al quantum debeatur rideterminato dalla disciplina sopravvenuta.
In accoglimento di tali premesse, il Collegio ha dichiarato il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito della controversia e della richiesta della ricorrente non opposta dalle resistenti.
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Nota della Redazione
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