Nuova unità di cogenerazione: rileva l’autonomia funzionale, non la novità dei componenti (TAR Lazio n. 12533 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento, la nozione di nuova unità di cogenerazione postula la realizzazione di un’unità produttiva funzionalmente autonoma che prima non esisteva, con la conseguenza che il concetto di nuova costruzione attiene all’impianto nel suo assetto unitario e complessivo e non alla relativa componentistica, considerata in maniera parcellizzata. Ne deriva che l’installazione di un nuovo gruppo cogenerativo in sostituzione, nella medesima sede, di motori preesistenti non integra una nuova unità, difettando il requisito dell’autonomia funzionale rispetto all’impianto già in esercizio; la circostanza che il nuovo impianto sia realizzato esclusivamente con componenti nuovi non è, di per sé, sufficiente a qualificare l’intervento come nuova costruzione. Le disposizioni attributive di finanziamento, inoltre, sono di stretta interpretazione e le relative scelte discrezionali sono censurabili solo se manifestamente illogiche o affette da travisamento.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al GSE un’istanza per il riconoscimento della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento e per l’accesso al regime di sostegno di cui al D.M. 5 settembre 2011, relativamente a un nuovo gruppo cogenerativo installato in un’area ove era già presente un impianto di cogenerazione composto da tre motori, entrato in esercizio nel dicembre 2012. Il GSE riconosceva la qualifica CAR ma escludeva l’accesso agli incentivi, ritenendo che il nuovo impianto non potesse qualificarsi come “nuovo” ai sensi della disciplina, essendo stato realizzato in sostituzione del preesistente. A seguito dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal GSE sul ricorso introduttivo, la società presentava istanza di riesame e domanda per l’anno 2022, entrambe respinte con successiva nota del settembre 2023, avverso cui proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, rilevando che la nota impugnata, nella parte in cui escludeva l’accesso ai benefici, era priva di efficacia immediatamente lesiva, mancando una preventiva istanza di accesso al regime di sostegno.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, ritenendo sufficiente che il provvedimento dia conto delle osservazioni presentate in modo sintetico, senza necessità di una confutazione analitica e puntuale di tutte le argomentazioni della parte.
Sul merito, il TAR ha richiamato la definizione di nuova unità di cogenerazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 5 settembre 2011, precisando che essa attiene a un’unità produttiva funzionalmente autonoma che prima non esisteva, in contrapposizione all’unità esistente. Il criterio distintivo non è la novità dei componenti, ma l’autonomia funzionale dell’impianto nel suo assetto complessivo. Nel caso di specie, la società non aveva dimostrato tale autonomia, non potendo rilevare la circostanza che il terzo motore preesistente avesse continuato a funzionare per soli quindici giorni dopo la sostituzione degli altri due.
Il TAR ha altresì escluso la qualificazione dell’intervento come rifacimento, sia perché l’impianto preesistente era entrato in esercizio da meno di dodici anni, sia per la mancata prova di un rifacimento sostanziale. Infine, ha ritenuto non manifestamente illogica la scelta normativa di fissare il requisito di vetustà dodecennale per il rifacimento, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione in materia di finanziamenti pubblici, e ha conseguentemente respinto l’istanza di questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 11, legge n. 99/2009.
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Nota della Redazione
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