Interdittiva MIT, natura vincolata e irrilevanza del ritardo (TAR Lazio n. 12522 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, ha natura vincolata ed è puramente ricognitivo del divieto legale di contrattare, senza che l’Amministrazione disponga di alcuna discrezionalità in ordine all’an e alla durata dell’interdizione, che coincide con il periodo della sospensione dell’attività lavorativa. Ne consegue che non rileva l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, trattandosi di attività vincolata, e che il provvedimento può essere legittimamente emanato anche a distanza di tempo dalla sospensione e dopo la sua revoca, purché l’effetto interdittivo sia circoscritto al periodo effettivo della sospensione. L’obbligo di motivazione è soddisfatto dalla c.d. giustificazione, essendo sufficiente il richiamo alla norma attributiva del potere. Il provvedimento interdittivo è impugnabile per vizi propri, senza che sia necessario impugnare preventivamente la sospensione dell’attività.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale per la gestione di uno stabilimento balneare, era stata sottoposta a un accesso ispettivo della Guardia di Finanza che aveva condotto all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, poi revocato dopo pochi giorni. A distanza di circa quindici mesi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva adottato nei suoi confronti il provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni, comunicato all’ANAC per l’inserimento nel Casellario informatico.
La società aveva impugnato il provvedimento deducendo tre motivi di ricorso: la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la violazione del legittimo affidamento per il ritardo nell’adozione dell’interdittiva rispetto al termine indicato nella circolare ministeriale. Il Ministero si era costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento sospensivo e per difetto di legittimazione attiva della società.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità, osservando che il provvedimento interdittivo è impugnabile per vizi propri e che la ricorrente aveva svolto censure esclusivamente avverso tale atto, non costituendo la previa impugnazione della sospensione un presupposto di ammissibilità. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione attiva della società, essendo il ricorso stato proposto dal Presidente del consiglio di amministrazione per il rapporto di immedesimazione organica.
Nel merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, richiamando il quadro normativo di cui all’art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2008, che impone all’Ispettorato nazionale del lavoro l’adozione della sospensione al ricorrere dei presupposti di legge e alla conseguente comunicazione al MIT per l’adozione dell’interdittiva. La Sezione ha ricordato i propri precedenti, secondo cui il provvedimento interdittivo è atto vincolato e ricognitivo del divieto legale di contrattare, privo di margini discrezionali.
La Corte ha quindi escluso la rilevanza della mancata comunicazione di avvio del procedimento, richiamando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990: trattandosi di attività vincolata, il provvedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. Ha inoltre affermato che l’interdittiva può essere adottata anche dopo la revoca della sospensione e a distanza di tempo, purché la durata dell’interdizione resti circoscritta al periodo effettivo della sospensione, come nel caso di specie, in cui la sospensione era durata quattro giorni.
Quanto al difetto di motivazione, il TAR ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che per gli atti vincolati l’obbligo motivazionale è soddisfatto attraverso la c.d. giustificazione, essendo sufficiente il richiamo alla norma attributiva del potere. Ha infine dichiarato manifestamente infondata la censura relativa all’erroneo richiamo dell’art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 50/2016, correttamente riferito alle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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