Quesito a risposta multipla: legittimo se univoco e conforme alla disciplina positiva (TAR Lazio n. 12102 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’uso di quiz a risposta multipla nelle prove selettive pubbliche, purché il quesito consenta una sola risposta chiaramente esatta tra le opzioni presentate. Il quesito non deve essere integralmente identico al testo normativo: è sufficiente che la scelta sia univoca e ben perimetrata rispetto alla disciplina positiva. La formulazione della domanda è legittima anche quando richieda al candidato di focalizzare l’attenzione sul senso della domanda, ricollegandola alla specifica disciplina e scartando soluzioni apparentemente meno sicure. La nullità di una deliberazione assembleare può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non già da “tutti i condomini”.
Il Fatto
Con bando dell’11 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario. La prova consisteva in 75 quesiti a risposta multipla, valutati in trentesimi, con soglia di idoneità fissata in 21/30.
La ricorrente, candidata per la Regione Liguria, è risultata non idonea con un punteggio di 20,8/30. Ha contestato la formulazione del quesito n. 59, relativo alle deliberazioni assembleari invalide, assumendo che la risposta corretta fosse “Da tutti i condomini” e non quella indicata dalla Commissione (“Dai condomini assenti o dissenzienti”). Con il ricorso ha chiesto l’annullamento della graduatoria e la rivalutazione del punteggio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle Amministrazioni, che invocavano il criterio dell’efficacia spaziale limitata alla Regione Liguria. Il Collegio ha invece applicato l’art. 13, terzo comma, c.p.a., trattandosi di procedura “accentrata”: il bando era unico per tutto il territorio nazionale, la prova era comune e l’Agenzia aveva riservato la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale. Gli effetti diretti e comuni su tutto il territorio rendono quindi competente il TAR Lazio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la propria precedente sentenza n. 8927/2026, ribadendo la giurisprudenza consolidata (tra cui Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9578 del 2025 e TAR Lazio, Sez. III, n. 15445 del 2025), secondo cui il quiz è legittimo se presenta un’unica risposta chiaramente esatta.
Il quesito contestato è stato ritenuto correttamente formulato. La scelta era univoca e ben perimetrata rispetto all’art. 1137 c.c., essendo irrilevante che il testo non fosse integralmente identico alla norma. Il riferimento alla nullità delle deliberazioni assembleari, sviluppato dalla ricorrente, è stato giudicato ultroneo rispetto al tenore testuale del quesito: la nullità, infatti, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non da “tutti i condomini”.
La preparazione dei candidati può quindi legittimamente misurarsi anche sulla capacità di comprendere il senso della domanda e di ricollegarla alla disciplina, evitando la suggestione di individuare possibili distrattori. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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