Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli incarichi di direzione di struttura complessa sanitaria (TAR Lazio n. 11979 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, anche quando si concludano con la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, attengono alla medesima materia già devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026. Ne deriva che il ricorso proposto avverso la graduatoria e gli atti della relativa procedura selettiva davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione. La causa può essere riproposta dinanzi al giudice ordinario entro i termini e con la salvezza degli effetti di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., operando la traslatio iudicii.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti della procedura concorsuale indetta da un’azienda ospedaliero-universitaria per il conferimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC gestione delle professioni sanitarie. La ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria definitiva, della deliberazione di approvazione degli atti e di assunzione del vincitore, nonché la declaratoria del proprio diritto all’inserimento al primo posto e il risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 3868 del 2026, che ha definito la natura giuridica delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e il conseguente riparto di giurisdizione. Con memoria del 23.5.2026, la ricorrente si è rimessa alla decisione del Tribunale sulla base del nuovo assetto giurisprudenziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della memoria depositata dalla ricorrente, la quale ha espressamente riconosciuto che la richiamata decisione delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026 ha sciolto i contrasti interpretativi sulla natura giuridica delle procedure in esame. Sulla scorta di tale pronuncia, il Collegio ha ritenuto che la giurisdizione nella materia del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sanitaria appartenga al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Ha applicato il meccanismo della traslatio iudicii di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la conseguente salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché la causa sia riproposta nei termini di legge.
In ragione della peculiarità della vicenda e del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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