Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 11767 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento il mancato esercizio, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di provvedere espressamente su un’istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, una volta decorso il termine stabilito dalla legge. Tale obbligo sorge per effetto della sola presentazione di una formale istanza, senza che rilevi l’eventuale complessità della valutazione richiesta. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per provvedere è quello di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, eventualmente elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta la condanna dell’amministrazione a provvedere entro un termine assegnato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 2 ottobre 2025, un’istanza volta al riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento. L’amministrazione, tuttavia, non aveva concluso il procedimento entro i termini di legge, impedendo all’interessato l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Avverso tale inerzia, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 118 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di provvedere, ravvisandoli nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del relativo termine senza che l’amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti sono risultati integrati, essendo rimasta priva di riscontro la domanda presentata in data 2 ottobre 2025.
Quanto al termine applicabile, il TAR ha richiamato il quadro normativo di riferimento, individuato nella legge n. 241/1990 e, specificamente, nel d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede un termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione, decorso il quale l’eventuale richiesta di integrazioni può prolungare il termine complessivo fino a quattro mesi.
Poiché dagli atti di causa non risultava alcuna richiesta di integrazione documentale, il termine per provvedere era già ampiamente decorso alla data della decisione. Il Collegio ha pertanto accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento, disponendo la condanna dell’amministrazione a provvedere espressamente entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni.
Il giudice ha inoltre precisato che l’amministrazione e il commissario ad acta, nel completare il procedimento, dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-675/17, C-340/89, C-313/01 e C-298/14) e ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022 in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Le spese di lite, liquidate in € 500,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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