L’omicidio colposo, anche risalente e riabilitato, può fondare il diniego di cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 11759 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, caratterizzato da amplissima discrezionalità e sindacabile solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco di legittimità. La condanna per omicidio colposo, pur non rientrando tra i reati automaticamente ostativi di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, è idonea a fondare il diniego, incidendo sul bene supremo della vita umana. La riabilitazione, nel procedimento di naturalizzazione, non comporta alcun automatismo: la pubblica amministrazione conserva il potere di valutare il fatto storico quale indice sintomatico dell’inaffidabilità del richiedente, purché la motivazione non risulti illogica o irragionevole. La mera risalenza del reato non esclude la portata offensiva del fatto nel giudizio prognostico demandato all’Amministrazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma primo, lett. f), legge n. 91/1992, essendo residente legalmente in Italia da oltre un decennio. Il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, richiamando una condanna penale a suo carico per il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma 1, cod. pen., divenuta irrevocabile nel 2010. L’interessato impugnava il decreto di rigetto deducendo l’insufficienza di una vicenda penale isolata e risalente a sostenere il diniego, la mancata applicazione dell’art. 6, comma 3, legge n. 91/1992 in ragione della sopraggiunta riabilitazione e l’omessa considerazione del suo compiuto inserimento nel tessuto sociale ed economico.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente chiarito l’inconferenza del richiamo all’art. 6 legge n. 91/1992, disposizione che disciplina la diversa fattispecie della cittadinanza per matrimonio, mentre nella specie si verteva su domanda di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9, comma primo, lett. f), della medesima legge. La residenza decennale costituisce solo il presupposto per proporre l’istanza, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sull’opportunità di conferire lo status di cittadino, condizionata all’esistenza di uno status illesae dignitatis del richiedente.
La Sezione ha quindi escluso che il diniego fosse frutto di automatismo: la motivazione del provvedimento valorizzava il fatto che il reato di omicidio, anche nella forma colposa, lede il bene supremo della vita umana ed è espressivo di un grave scostamento dagli standard di diligenza richiesti nella convivenza sociale. L’Amministrazione non è tenuta a limitare la propria valutazione ai soli reati automaticamente ostativi, potendo considerare anche condotte non penalmente rilevanti, purché oggettivamente idonee a incidere sul giudizio prognostico di affidabilità.
Quanto alla risalenza del reato, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui il mero decorso del tempo non elide la portata offensiva del fatto nel giudizio comparativo dell’Amministrazione. In ordine alla riabilitazione, la Corte ha affermato che, nella cittadinanza per naturalizzazione, essa non genera alcun automatismo concessorio: sul piano amministrativo la valutazione ha riguardo all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, sicché il fatto storico può essere ragionevolmente considerato indice di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza (cd. pluriqualificazione dei fatti giuridici).
Il giudice amministrativo ha infine escluso la violazione del principio di proporzionalità: il diniego non preclude la reiterazione dell’istanza e non interferisce con la vita privata e familiare del richiedente, mentre l’accoglimento produrrebbe conseguenze tendenzialmente irreversibili per l’intera collettività. La valutazione di inaffidabilità e non compiuta integrazione è rimessa agli apprezzamenti di merito dell’Amministrazione, non sindacabili se non per travisamento dei fatti o illogicità, vizi non riscontrabili nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.