Recupero di somme indebitamente percepite dal volontario in congedo e limiti del giudicato di annullamento (TAR Lazio n. 11695 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento del diniego di transito di un volontario in ferma prefissata nel servizio permanente, ai sensi dell’art. 955, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, ha ad oggetto esclusivamente la pretesa al transito e non questioni patrimoniali o risarcitorie, qualora il ricorrente non abbia proposto, in sede di cognizione, domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. L’effetto ripristinatorio del giudicato non può essere invocato a sostegno del riconoscimento di una pretesa patrimoniale priva di causa, quale un credito retributivo per una prestazione mai svolta prima dell’effettiva assunzione in servizio. Ne consegue che il provvedimento di recupero di somme indebitamente percepite dal militare nel periodo di cessazione del rapporto di lavoro non è illegittimo in via derivata dal sopravvenuto annullamento del diniego di transito, né determina l’illegittimità della successiva cartella di pagamento.
Il Fatto
Un ex volontario dell’Esercito, collocato in congedo illimitato dal 2.2.2019 per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, impugnava il provvedimento con cui il CNA dell’Esercito lo costituiva in mora per il recupero delle retribuzioni percepite dal 2.2.2019 al 31.1.2021, periodo in cui non sussisteva alcun rapporto di lavoro con il Ministero della difesa. Il ricorrente, cui era stata riconosciuta una lesione dipendente da causa di servizio, aveva proposto separato ricorso contro il diniego di transito diretto nel servizio permanente come militare non idoneo in modo parziale, richiamando la seconda parte dell’art. 955, comma 2, d.lgs. n. 66/2010.
Con successivi motivi aggiunti impugnava la cartella di pagamento per il recupero di euro 27.325,57 e il ruolo, assumendo che l’iscrizione a ruolo contrastasse con il giudicato formatosi sulle sentenze del TAR che avevano annullato il diniego di transito e riconosciuto l’invalidità nella 5a categoria, con effetti caducanti su tutta la catena provvedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 1° ottobre 2025 che ha definito il giudizio di appello relativo alla vicenda, ha evidenziato come il giudicato di annullamento abbia avuto ad oggetto esclusivamente la pretesa del ricorrente al transito in servizio permanente effettivo e non questioni di natura risarcitoria o patrimoniale. Difatti, il ricorrente non aveva proposto, unitamente alla domanda di annullamento, anche quella di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a., né il giudice della cognizione aveva condannato l’amministrazione al pagamento di un’indennità risarcitoria.
In ottemperanza al giudicato, l’amministrazione aveva disposto il transito del militare con decorrenza amministrativa dalla data di effettiva assunzione in forza, avvenuta il 1.7.2024. Secondo il giudice d’appello, in difetto di una espressa statuizione di condanna del Ministero in sede di cognizione, non è possibile riconoscere, in sede di ottemperanza, un credito retributivo per una prestazione mai svolta, invocando la c.d. restitutio in integrum. L’effetto ripristinatorio del giudicato, infatti, non può essere invocato a sostegno del riconoscimento di una pretesa patrimoniale priva di causa, quale un credito retributivo puro necessariamente correlato alla prestazione lavorativa.
Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto infondate le censure di illegittimità derivata del provvedimento di recupero e della cartella di pagamento, rilevando che l’astratto recupero delle retribuzioni non è causalmente frutto di un provvedimento illegittimo, attesa la mancata prestazione lavorativa nel periodo considerato. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti.
La peculiarità e la novità delle questioni trattate hanno indotto il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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