Subentro contrattuale e cessione del ramo d’azienda: necessaria continuità dei requisiti SOA (TAR Lazio n. 11624 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di subentro contrattuale conseguente a cessione o conferimento di un ramo d’azienda, la continuità del possesso dei requisiti di qualificazione non è automatica, ma esige l’attivazione del procedimento di cui all’art. 76, commi 10 e 11, d.P.R. n. 207/2010, con istanza corredata da perizia giurata redatta da soggetto nominato dal tribunale, e la positiva verifica della SOA circa il trasferimento dei requisiti dal cedente al cessionario. Solo a tali condizioni la nuova attestazione può essere saldata temporalmente a quella originaria ed assumere efficacia retroattiva. In mancanza, l’attestazione rilasciata alla cessionaria ha efficacia esclusivamente ex nunc, al pari di una prima attestazione, con conseguente soluzione di continuità ostativa al subentro, atteso che i requisiti devono essere posseduti senza soluzione di continuità dalla domanda di partecipazione all’esecuzione. La mancata tempestiva richiesta di verifica triennale ex art. 77 del medesimo d.P.R., prima della scadenza del triennio di validità, determina altresì il venir meno del possesso continuato dei requisiti già in capo alla cedente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego opposto dalla stazione appaltante alla propria istanza di subentro, quale cessionaria di un ramo d’azienda già facente capo alla società mandante di un RTI aggiudicatario di un accordo quadro. Il ramo d’azienda comprendeva la partecipazione al raggruppamento e la commessa. L’amministrazione aveva motivato il rifiuto rilevando la discontinuità nel possesso dei requisiti di qualificazione SOA, attesa la costituzione della cessionaria solo in epoca successiva all’aggiudicazione, nonché il tardivo conseguimento della nuova attestazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 106, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, che consente il subentro contrattuale anche in caso di cessione d’azienda o di ramo, purché permangano tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, in omaggio al principio di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione per l’intera durata del contratto. La disciplina di dettaglio è dettata dall’art. 76, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 207/2010: la verifica del trasferimento dei requisiti è demandata alla SOA, su istanza corredata da perizia giurata, con conseguente rilascio di una nuova attestazione alla cedente o alla cessionaria.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato né dimostrato di aver presentato l’istanza ai sensi della citata disposizione: agli atti non risultano né la domanda, né la perizia del soggetto nominato dal tribunale, né è stata prodotta l’attestazione SOA che comprovasse la derivazione dei requisiti da quelli della cedente. La perizia di stima depositata, anzi, escludeva espressamente che le intestazioni SOA potessero rientrare nel perimetro del conferimento. Ne consegue che, non essendo stato attivato e positivamente concluso il procedimento di cui all’art. 76, non sussiste il presupposto per ritenere la continuità della qualificazione.
Escluso che la nuova attestazione possa avere efficacia retroattiva, il Collegio ne afferma la valenza soltanto ex nunc, con conseguente soluzione di continuità nel possesso dei requisiti, ostativa al subentro. A ciò si aggiunge che la cedente non ha dimostrato di aver richiesto tempestivamente la verifica triennale di cui all’art. 77 d.P.R. n. 207/2010 prima della scadenza del triennio di validità dell’attestazione; la mancata prova della richiesta tempestiva determina il venir meno, già in capo alla cedente, del possesso continuato dei requisiti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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