Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. per tributi e sanzioni delle ASD: la prova dell’ingerenza spetta ai gestori e il processo verbale di constatazione è elemento probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 1884 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale di cui all’art. 38 cod. civ. per le obbligazioni tributarie e le sanzioni pecuniarie grava su coloro che, in forza del ruolo rivestito, abbiano svolto compiti di amministrazione, dovendosi presumere che il rappresentante abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori tributari. Il richiamo all’effettività dell’ingerenza circoscrive la responsabilità alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura, ma grava sui gestori l’onere di provare di non aver partecipato alla gestione. Il processo verbale di constatazione costituisce elemento di prova che il giudice deve valutare, potendolo disattendere solo con motivata intrinseca inattendibilità o per contrasto con altri elementi acquisiti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, disconoscendo il regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991 e alla legge n. 289/2002 per la ritenuta natura commerciale dell’attività svolta. Il medesimo avviso veniva notificato anche ai soci fondatori e membri del Consiglio direttivo, quali coobbligati solidali ex art. 38 cod. civ..
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, accoglieva l’appello dei soli soci, ritenendo non dimostrata la loro ingerenza nella gestione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, cui resistevano l’associazione e i soci con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per inversione dell’onere della prova. Richiamando il principio secondo cui la responsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. si presume in capo a chi ha svolto compiti di amministrazione e rappresentanza, i giudici di legittimità hanno chiarito che spetta ai gestori dimostrare di non aver partecipato alla gestione, non già all’Ufficio provare la loro concreta ingerenza.
La Corte ha altresì valorizzato il processo verbale di constatazione, qualificandolo come elemento di prova che il giudice di merito è tenuto a valutare. Tale documento, redatto da un pubblico ufficiale, presenta un triplice livello di attendibilità: fede privilegiata sino a querela di falso per i fatti direttamente constatati, fede fino a prova contraria per le dichiarazioni rese da parti o terzi e valore di semplice elemento di prova in assenza di specifica indicazione delle fonti. L’omessa valutazione degli elementi indiziari in esso contenuti ha pertanto integrato un vizio di violazione di legge.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a contestare il disconoscimento del regime agevolato. Sotto la veste dell’errore di diritto, la parte ricorrente censurava in realtà il merito dell’accertamento, non considerando che l’Amministrazione ha il potere di verificare in concreto lo svolgimento di attività commerciale prevalente, al fine di evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata.
La Corte ha invece accolto il quinto motivo, ravvisando una omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione alle richieste di detrazione dei costi forfetari e dell’IVA, questioni rilevanti e non assorbite. Ha infine rigettato il quarto motivo, vertente sul difetto di motivazione, non ravvisando una lesione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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