Non impugnabile il decreto di reclamo sulla nomina del liquidatore del sovraindebitato (Cass. civ. Sez. 1 n. 2200 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della l. n. 3/2012, il provvedimento con cui il tribunale decide il reclamo avverso la nomina o la sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando del carattere della decisorietà su posizioni di diritto soggettivo. La scelta dell’organo della procedura configura un atto di amministrazione, privo di effetti lesivi diretti sui diritti dei terzi. Il reclamo proposto dal debitore avverso i provvedimenti del giudice delegato nella fase liquidatoria ha natura impugnatoria, con la conseguente applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Il Fatto
Il debitore, sottoposto alla procedura di liquidazione del patrimonio, chiedeva al giudice delegato la revoca del liquidatore nominato in sostituzione del precedente. L’istanza era motivata dall’asserita incompatibilità del professionista, per aver partecipato a borse di studio organizzate da un istituto di credito creditore della procedura e per avervi svolto in passato l’incarico di vicedirettore.
Rigettata l’istanza dal giudice delegato, il debitore proponeva reclamo al tribunale, che lo respingeva condividendo le valutazioni del primo giudice. Avverso il decreto del tribunale, il debitore ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle norme in tema di astensione e ricusazione e la diversità del termine per la ricusazione del liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, ravvisando un preliminare profilo di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 111 Cost.
Quanto alla censura concernente la mancata ricusazione, essa richiama il principio per cui le decisioni del giudice di merito in materia di ricusazione, implicando valutazioni di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità. L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario, difettando del carattere della definitività, ben potendo il vizio essere fatto valere avverso la pronuncia resa dal giudice ricusato.
Il Collegio afferma che il medesimo principio vale, a maggior ragione, quando la censura riguardi la posizione del professionista nominato dal giudice. I provvedimenti in materia di nomina o revoca del curatore, e analogamente del liquidatore, configurano atti meramente ordinatori ed amministrativi, sprovvisti di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, in quanto il relativo ufficio costituisce un munus publicum servente rispetto al superiore interesse della corretta e efficiente gestione della procedura.
La Corte enuncia pertanto il principio di diritto per cui il provvedimento del tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione, non essendo suscettibile di ledere direttamente posizioni giuridiche soggettive.
Ritiene invece infondata la doglianza relativa al raddoppio del contributo unificato. Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato nella fase liquidatoria ha natura impugnatoria, rientrando nello schema dell’art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue che, in caso di rigetto, trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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