La diligenza professionale dell’avvocato nella procedura di concordato preventivo impone competenze contabili e fiscali (Cass. civ. Sez. 1 n. 2664 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avvocato che, unitamente ad advisor con competenze contabili e fiscali, collabora alla predisposizione della domanda di concordato preventivo e del piano, è tenuto a svolgere l’incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all’opera, anche laddove emergano questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., naturalmente insite nella procedura concorsuale. La diligenza richiesta ex art. 1176, secondo comma, c.c. non può essere limitata al solo profilo legale, poiché la presentazione della domanda coinvolge una pluralità di professionisti che devono agire in compartecipazione, con proficuo scambio di informazioni reciproche. In tema di riparto dell’onere probatorio, il curatore del fallimento che eccepisce l’inadempimento del professionista deve solo allegare la non corretta esecuzione della prestazione, mentre spetta al professionista dimostrare l’esattezza del proprio adempimento ovvero l’imputazione a fattori esogeni dell’evoluzione negativa della procedura.
Il Fatto
Un avvocato presentava domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società, per il compenso maturato quale consulente legale incaricato della predisposizione della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, in prededuzione, per oltre 139.000 euro. Il curatore chiedeva l’esclusione dell’intero credito, evidenziando come il legale non avesse svolto alcun filtro sull’attività del debitore, accettando tesi della società poi rivelatesi fraudolente. Il giudice delegato accoglieva l’istanza di esclusione, ma il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ammetteva il credito in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., ritenendo che le anomalie contabili e fiscali emerse non fossero riconducibili alle competenze del difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare i primi due motivi di ricorso trattati congiuntamente, afferma che il tribunale ha correttamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., ma ha falsamente applicato l’art. 1176, secondo comma, c.c. Quanto all’onere della prova, il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento con il solo onere di contestare la non corretta esecuzione della prestazione, mentre il professionista deve dimostrare l’esattezza del proprio adempimento, salvo che si tratti di obbligazione di risultato pari al successo pieno della procedura.
Nel merito, la Corte rileva come il tribunale abbia erroneamente limitato la responsabilità del legale all’assistenza sotto il profilo strettamente giuridico, escludendo ogni controllo sulle questioni contabili e fiscali proprie della procedura concordataria. Tale impostazione contrasta con il principio per cui, nell’ambito delle prestazioni richieste al legale che collabora con gli advisor alla redazione della domanda e del piano, sussiste la responsabilità anche dell’avvocato nel fornire i dati aziendali corretti, da sottoporre poi all’attestazione del professionista indipendente ex art. 161, terzo comma, l.f.
L’espressa ammissione del legale di non avere competenze di natura contabile e fiscale, demandate interamente ad altri professionisti, mina alla base la corretta esecuzione dell’incarico, che deve essere svolto in base alla fattispecie concreta in cui si opera e non in astratto. La Corte censura quindi l’affermazione del tribunale secondo cui il legale, non avendo specifica specializzazione, potesse disinteressarsi delle questioni contabili e fiscali emerse nel corso della procedura, atteso che una procedura concorsuale attrae inevitabilmente nella propria orbita anche siffatte questioni.
L’errore professionale addebitabile all’avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta: la prestazione professionale è da ritenersi inadempiuta e improduttiva di effetti favorevoli, con conseguente non debenza del compenso. La Corte cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Lodi, in diversa composizione, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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