Accise: nullo l’avviso senza contraddittorio anche nella verifica a tavolino (Cass. civ. Sez. 5 n. 3793 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 deve essere instaurato sia in caso di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente, sia in caso di verifica presso gli uffici dell’Amministrazione doganale (la cosiddetta verifica a tavolino). In entrambe le ipotesi, l’Amministrazione è tenuta a comunicare al contribuente un processo verbale di constatazione o un altro atto equipollente che indichi specificamente i fatti contestati. La notificazione dell’avviso di pagamento o dell’atto di contestazione in assenza di una valida instaurazione del contraddittorio, ovvero prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza, comporta la nullità dell’atto, senza che il contribuente debba fornire la cosiddetta prova di resistenza.
Il Fatto
A seguito di una verifica condotta nei confronti di una società, emerse un complesso sistema di frode nel pagamento delle accise sul gasolio, dichiarato come destinato al bunkeraggio ma in realtà immesso in consumo. Sulla base di tale verifica, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emise un avviso di pagamento per l’omesso versamento delle accise anche nei confronti del contribuente, amministratore di una delle società coinvolte. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello dell’Agenzia, dichiarò la nullità dell’avviso per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, e dell’art. 19, comma 4, del TUA.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, correggendo tuttavia la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.. Il thema decidendum riguardava l’interpretazione dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995, che, nel rispetto del principio di cooperazione di cui all’art. 12 della l. n. 212/2000, estende le garanzie procedimentali del contraddittorio anche all’accertamento delle accise, sia nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente, sia nelle ipotesi di esame in ufficio di atti e dichiarazioni (la c.d. verifica a tavolino).
La Suprema Corte ha chiarito che, nel caso della verifica a tavolino, l’obbligo di instaurazione del contraddittorio sussiste anche quando le informazioni necessarie per procedere nei confronti del contribuente sono state acquisite nel corso di una verifica svolta presso il domicilio di un altro soggetto. In tale evenienza, l’Amministrazione doganale deve comunicare al contribuente un PVC, o un atto equipollente, che indichi specificamente le contestazioni mosse a suo carico. Tale atto può coincidere con quello redatto in sede di accesso presso il terzo solo se contiene le specifiche contestazioni riferibili al contribuente stesso.
La Corte ha, inoltre, precisato che, analogamente a quanto previsto per l’IVA, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni determina la nullità dell’atto impositivo, indipendentemente dalla necessità di fornire la prova di resistenza. Tale prova è, infatti, richiesta solo quando le garanzie del contraddittorio non sono espressamente formalizzate in una disposizione di legge, come nel caso dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000.
Nel caso di specie, essendo emerse informazioni rilevanti a carico del contribuente nel corso della verifica svolta presso la società, e non essendo stato a lui notificato alcun PVC o atto equipollente, l’avviso di pagamento è stato correttamente ritenuto nullo, sebbene la relativa qualificazione giuridica dovesse essere individuata nella specifica previsione dell’art. 19 del TUA e non nell’art. 12 della l. n. 212/2000.
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Nota della Redazione
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