Recesso del committente e risarcimento del danno: la Cassazione sulla sindacabilità del recesso della PA iure privatorum (Cass. civ. Sez. 2 n. 4964 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, l’art. 10 della l. n. 143/1949 configura una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art. 2237 c.c., ponendo a carico del committente un’obbligazione indennitaria ex lege, maggiorata del 25%, oltre al diritto del professionista al risarcimento dei maggiori danni quando la sospensione dell’incarico non sia dovuta a cause a lui imputabili. Tale obbligazione indennitaria non è dovuta nel caso di determinazione pattizia del compenso, ma residua comunque il diritto al risarcimento del danno in presenza di un recesso ad nutum del committente esercitato in assenza di giusta causa. Nel caso di contratto stipulato con una pubblica amministrazione che agisce iure privatorum, è consentito al giudice ordinario il sindacato, con eventuale disapplicazione, sull’atto amministrativo con il quale il recesso è stato esercitato, al fine di accertare l’eventuale colpevole condotta del committente.
Il Fatto
Un professionista, ingegnere, conveniva in giudizio il Comune per ottenere il pagamento dei compensi per l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativa a un’opera pubblica e il risarcimento dei danni per l’illegittimo recesso dal contratto, nonché, in via subordinata, l’indennità prevista dall’art. 10 della l. n. 143/1949. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l’illegittimità del recesso e condannando il Comune al pagamento dei compensi e al risarcimento dei danni. La Corte d’appello, invece, riformando parzialmente la sentenza, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il recesso espressione di un diritto potestativo insindacabile del committente, e dichiarava inammissibile la domanda indennitaria, non riproposta con appello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo i primi tre motivi del ricorso principale, affronta il rapporto tra domanda risarcitoria e domanda indennitaria nelle prestazioni d’opera intellettuale interrotte dal recesso del committente. La Corte rammenta che l’art. 10 della l. n. 143/1949, derogando alla disciplina dell’art. 2237 c.c., riconosce al professionista, in caso di sospensione dell’incarico, un’indennità automatica pari al 25% del compenso per le prestazioni parziali. Tale indennità non è però dovuta quando le parti abbiano validamente determinato in via pattizia il compenso, come avviene negli appalti pubblici, poiché la norma opera solo in mancanza di una simile intesa.
L’assenza dell’indennità non esclude, tuttavia, la tutela risarcitoria, che residua ai sensi del secondo comma dell’art. 10 qualora il professionista provi la colpevole condotta del committente. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva negato il risarcimento affermando l’insindacabilità delle ragioni del recesso esercitato dal Comune. Tale impostazione è erronea: quando l’ente pubblico agisce iure privatorum, la delibera di revoca dell’incarico per un professionista esterno riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con la conseguenza che il giudice ordinario può e deve sindacarla, disapplicando l’atto amministrativo presupposto, al fine di verificare se l’esercizio del recesso integri una condotta colpevole idonea a cagionare un danno al professionista.
Quanto al profilo processuale, la Corte esclude che il professionista, risultato vittorioso in primo grado sulla domanda risarcitoria, avesse l’onere di proporre appello incidentale avverso la statuizione di assorbimento della domanda indennitaria, potendo limitarsi a riproporla ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. Il ricorso incidentale del Comune è invece dichiarato inammissibile, sia per la genericità del motivo relativo alla motivazione per relationem, sia per l’omessa indicazione del fatto storico decisivo.
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Nota della Redazione
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