Successione nel processo e legittimazione ad impugnare del terzo titolare del rapporto sostanziale (Cass. civ. Sez. 3 n. 5186 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata, nonché ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che, rimasto estraneo al giudizio, si affermi titolare del rapporto sostanziale dedotto in lite. Il terzo, pur se effettivo titolare del diritto, può esercitare le proprie ragioni solo attraverso l’intervento in appello ai sensi dell’art. 344 c.p.c. o l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., atteso che la sentenza resa inter alios non spiega nei suoi confronti alcun effetto di giudicato. La qualità di erede del soggetto che era parte del giudizio non attribuisce la legittimazione ad impugnare quando la parte originaria abbia agito in proprio e non in rappresentanza dell’eredità.
Il Fatto
Un soggetto, qualificatosi erede e successore a titolo particolare del padre, propose ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti, chiedendo il risarcimento del danno da condotta calunniosa accertata in sede penale. Il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo per difetto di prova della titolarità attiva del rapporto e per insussistenza della responsabilità extracontrattuale dei convenuti.
La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello proposto da un diverso soggetto, il quale si qualificava erede del padre e titolare della ditta individuale, rilevando che il giudizio di primo grado era stato instaurato dal fratello in proprio e non quale rappresentante dell’eredità. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la propria legittimazione ad impugnare in qualità di erede.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. Il ricorrente non aveva confrontato la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva negato la sua qualità di erede, ma aveva rilevato che la parte originaria del giudizio era il fratello, soggetto diverso, il quale aveva agito in proprio, facendo valere il diritto come effettivo titolare dello stesso e non quale rappresentante dell’asse ereditario.
La Corte ha ribadito il principio per cui la legittimazione ad impugnare spetta solo alle parti tra le quali la sentenza è stata pronunciata, o ai loro eredi o successori a titolo particolare, e non anche a colui che sia rimasto estraneo al giudizio. Tale soggetto, pur se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, è solo terzo rispetto alla pronuncia resa inter alios e può esercitare il proprio diritto solo tramite l’intervento in appello ex art. 344 c.p.c. o l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., richiamando il precedente di cui a Cass. n. 16177/2016.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le questioni relative all’efficacia del giudicato penale, al rapporto tra illecito penale e credito contrattuale e alla quantificazione del danno erano rimaste totalmente assorbite in appello per effetto della preliminare declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione.
Il terzo motivo, concernente la cancellazione di espressioni sconvenienti e ingiuriose disposta dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile. L’istanza di cancellazione costituisce sollecitazione all’esplicazione di un potere discrezionale, esercitabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione pertinente. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva puntualmente individuato e riportato le frasi, motivando adeguatamente la loro natura offensiva e la loro estraneità alle esigenze difensive.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario, e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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