Dichiarazioni a terzi e fede privilegiata: errore del giudice di appello nella valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 2 n. 5800 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di verificazione di scrittura privata disconosciuta, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza tecnica sull’autografia della sottoscrizione, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità. Le dichiarazioni rese dall’interessato a terzi, quale i Carabinieri, non assumono valore di prova legale né di “fede privilegiata”, ma possono configurare una confessione stragiudiziale resa a terzi, liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., e possono essere valutate congiuntamente alle altre risultanze istruttorie, ivi incluse le prove testimoniali eventualmente ammesse.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta dal ricorrente, il quale chiedeva accertarsi la propria qualità di erede testamentario del fratello, in virtù di un testamento olografo del 21 febbraio 2010, con il quale gli era stata attribuita la maggior parte dei beni, mentre alla nipote, unica figlia del defunto, era stata assegnata la metà indivisa di un immobile a soddisfacimento della legittima. La nipote, tuttavia, aveva ottenuto la pubblicazione di un ulteriore testamento olografo, datato 18 marzo 2010, che la istituiva erede universale; il ricorrente ne deduceva la falsità.
Il Tribunale di Bari rigettava la domanda dell’attore, stante l’apocrifia del suo testamento, e accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, dichiarandola unica erede. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 521/2023, rigettava l’appello; avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la controparte si difendeva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarando infondati il primo e il secondo e accogliendo, nei limiti indicati in motivazione, il terzo.
Quanto al primo motivo, concernente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte ha escluso la dedotta violazione, rilevando che le domande proposte dalla controricorrente, volte a ottenere la declaratoria della qualità di unica erede, presupponevano comunque l’accertamento della nullità del testamento prodotto dal ricorrente, con la conseguenza che tale questione era oggetto del contendere nei gradi di merito e che l’invalidità del testamento era, comunque, rilevabile d’ufficio, atteso che il ricorrente aveva agito allegando come titolo il testamento medesimo.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura del ricorrente, che aveva dedotto l’erronea attribuzione alle dichiarazioni rese ai Carabinieri di un “valore di fede privilegiata”, tale da impedire l’ammissione delle prove testimoniali richieste. La S.C., richiamando il principio per cui la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale (Cass., SU, n. 20867 del 30 settembre 2020), ha chiarito che le dichiarazioni in questione, pur potendo essere valutate ai fini del libero convincimento, non potevano assumere efficacia di prova legale e avrebbero al massimo potuto configurare una confessione stragiudiziale resa a terzi, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c..
La Corte ha inoltre ribadito che, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza sull’autografia della sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza vincolo di graduatoria tra le fonti di accertamento della verità, come già affermato da Cass., Sez. 3, n. 9523 del 20 aprile 2007.
Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione delle risultanze istruttorie, tenendo conto dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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