Il mancato sollecito di pagamento non integra le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. 5 n. 6782 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, consentono al giudice tributario di derogare al criterio generale della soccombenza in materia di spese processuali devono essere espressamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo consistere in un fatto estraneo e neutro rispetto al giudizio, quale il mancato previo sollecito di pagamento del credito oggetto del giudizio di ottemperanza. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso, oltre che per l’inosservanza delle norme del procedimento, anche per violazione di legge e per radicale mancanza di motivazione, purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile dalla articolazione del motivo, a prescindere dalla sua erronea intitolazione formale. Il capo della sentenza relativo alla disciplina delle spese, estraneo alla previsione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, è soggetto alla disciplina generale dell’impugnazione.
Il Fatto
In esito al giudizio di ottemperanza promosso dai creditori nei confronti della società debitrice per il pagamento di una somma, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese giudiziali. I ricorrenti hanno impugnato per cassazione il solo capo della sentenza relativo alle spese, deducendone l’illegittimità per assenza di gravi ed eccezionali ragioni e la motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente superato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, chiarendo che l’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato estensivamente, nel senso di consentire il sindacato di legittimità non soltanto sulla violazione delle norme del procedimento di ottemperanza, ma anche su ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice. Inoltre, contro tali pronunce il ricorso è proponibile anche per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonché per la radicale mancanza di motivazione, requisito essenziale anche delle decisioni di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha riqualificato il motivo di ricorso, formalmente fondato esclusivamente sulla violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ravvisandovi anche la denuncia di un vizio motivazionale, sussumibile nel num. 5 della medesima disposizione. Ha precisato che l’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità quando il tipo di vizio denunciato sia chiaramente individuale dal suo contenuto, consentendo in tal modo lo scrutinio di entrambi i profili.
Quanto al vizio di apparenza della motivazione, la Corte lo ha ritenuto infondato, avendo il giudice di appello esplicitamente indicato la ragione della compensazione nella mancanza di una richiesta di sollecito del pagamento delle somme dovute, con un argomento che, a prescindere dalla sua correttezza giuridica, sostiene adeguatamente la decisione.
Accolto è stato, invece, il profilo della violazione di legge. La giurisprudenza costante di legittimità richiede che le gravi ed eccezionali ragioni siano esplicitamente motivate e riguardino specifiche circostanze, quali la condotta processuale della parte soccombente o fattori esterni non controllabili, e che non siano illogiche né erronee. Nel caso di specie, la compensazione è stata disposta sulla base del mero mancato sollecito di pagamento, ossia un fatto estraneo e neutro rispetto al giudizio, tanto più che i creditori avevano già manifestato la loro pretesa notificando il titolo esecutivo e avevano atteso un congruo lasso di tempo prima di introdurre il giudizio di ottemperanza. La natura di gravi ed eccezionali ragioni del mancato sollecito è stata, pertanto, esclusa in quanto contrario al principio per cui la parte, per far valere il proprio diritto, ha comunque necessità di agire in giudizio.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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