Rinuncia al ricorso per cassazione dopo la fissazione dell’udienza: estinzione dichiarata con sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 7750 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo l’inizio del procedimento di trattazione, determinato dalla comunicazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., non può essere dichiarata con decreto del presidente ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. A seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 375, secondo comma, n. 4-quater cod. proc. civ. impone che la decisione in pubblica udienza sia assunta con sentenza dal collegio, cui spetta esclusivamente il potere decisorio una volta avviata la trattazione. Il giudizio si dichiara quindi estinto per rinuncia con sentenza, con compensazione delle spese in caso di accettazione del controricorrente.
Il Fatto
La società aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti del Comune. Il giudice d’appello aveva così accolto la domanda del Comune, compensando le spese di lite.
All’esito dell’adunanza camerale, questa Corte aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione posta dal ricorso. Nell’imminenza dell’udienza, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente e spese compensate.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che la rinuncia è rituale, essendo intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato e risultando soddisfatte le prescrizioni dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. grazie alla sottoscrizione congiunta dei difensori.
Il thema decidendum riguarda la forma del provvedimento. La fissazione della pubblica udienza e la sua comunicazione ai difensori ex art. 377 cod. proc. civ. hanno già determinato l’inizio del procedimento di trattazione. Tale circostanza esclude l’applicabilità dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., che continua a regolare la sola ipotesi in cui la trattazione non sia iniziata, ossia quando non sia stata data comunicazione dell’udienza agli avvocati (richiamando Cass. n. 1878/2011 e Cass. n. 14922/2015).
La Corte esclude che la formula “altrimenti provvede il presidente con decreto” possa essere interpretata nel senso di un provvedimento del collegio sottoscritto dal presidente ex art. 135 cod. proc. civ. Il provvedimento del presidente non è del collegio, sicché il legislatore non può aver inteso riferirsi a tale norma. Il potere decisionale, una volta avviata la trattazione, appartiene solo al collegio, salvo che l’adunanza o l’udienza non possa tenersi, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 19051/2010 e n. 19169/2018.
Quanto alla vigenza della riforma del 2022, la Corte individua nell’art. 375, secondo comma, n. 4-quater cod. proc. civ. l’elemento di novità che prescrive la forma dell’ordinanza solo per i casi di decisione senza pubblica udienza. Ne consegue che, in pubblica udienza, la forma decisionale deve essere sempre la sentenza del collegio.
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Nota della Redazione
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