Il terzo chiamato in garanzia propria non può eccepire l’incompetenza territoriale (Cass. civ. Sez. 3 n. 8353 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foro del consumatore di cui all’art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005 è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l’introduzione della domanda dinanzi al giudice territorialmente competente secondo i criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ovvero dinanzi al giudice indicato da una clausola contrattuale. La relativa competenza è inderogabile solo ad opera del professionista, con la conseguenza che la violazione della regola non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d’ufficio. Il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto, che chieda di essere garantito ma non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia propria.
Il Fatto
Il consumatore, proprietario di un’autovettura, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Torino la società che aveva installato sul suo veicolo un motore “di recupero” poi rivelatosi viziato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. La società convenuta, costituitasi, era stata autorizzata a chiamare in causa, per esserne garantita, la società fornitrice del motore. La terza chiamata eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del giudice adito, deducendo la propria sede e il luogo di sorgere ed esecuzione dell’obbligazione in un diverso circondario. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione, dichiarava la competenza del foro del consumatore. Avverso tale ordinanza il solo attore proponeva ricorso per regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il foro del consumatore è posto a tutela del consumatore medesimo, sicché questi può derogare unilateralmente a tale foro, adendo il giudice competente secondo i criteri ordinari di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. o quello indicato nel contratto. La competenza prevista dal Codice del consumo è, infatti, inderogabile soltanto ad opera del professionista. Ne consegue che, ove il consumatore agisca dinanzi a un giudice diverso, la violazione della regola di competenza non è rilevabile dalla controparte, né può essere rilevata d’ufficio dal giudice in suo pregiudizio.
Quanto alla posizione del terzo chiamato, la Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 13968 del 2004, secondo cui la chiamata in garanzia propria determina uno spostamento della competenza che si giustifica solo in ragione della particolare intensità della connessione tra la domanda principale e quella di garanzia. La chiamata del terzo in garanzia nella causa principale costituisce, infatti, una limitazione dell’esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).
Pertanto, il terzo chiamato che non abbia proposto rituale e tempestiva eccezione di incompetenza — potere riservato al convenuto che lo ha chiamato in causa — non è legittimato a sollevarla, né con riferimento alla causa principale, né con riferimento alla sola causa di garanzia, quando questa sia propria. Nel caso di specie, essendo la domanda di manleva riconducibile a una forma di garanzia propria, la società fornitrice, in qualità di terza chiamata, non avrebbe potuto eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito dall’attore.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, dichiara la caducazione dell’ordinanza impugnata e la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito, condannando la società resistente alla rifusione delle spese del regolamento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.