Compenso dell’amministratore di condominio: il silenzio sulla previsione di spesa non è accettazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 8426 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio, la posizione dell’amministratore nominato dal tribunale non differisce da quella di chi sia investito dalla nomina assembleare, instaurandosi un rapporto analogo al mandato; il giudice, ex art. 1129 c.c., si limita alla nomina, esercitando i poteri spettanti all’assemblea. La determinazione del compenso è regolata dall’art. 1709 c.c., sicché, in mancanza di accordo, trova applicazione il criterio legale delle tariffe o degli usi. L’approvazione del bilancio preventivo, ai sensi dell’art. 1135 c.c., non equivale a determinazione unilaterale del compenso dell’amministratore, né può essere qualificata come proposta contrattuale; la relativa delibera presuppone l’accettazione del professionista, che in caso di nomina giudiziale richiede un’autonoma pattuizione. Il silenzio serbato sulla previsione di spesa non integra accettazione, assumendo valore negoziale solo se il comune modo di agire o la buona fede impongano l’onere o il dovere di parlare.
Il Fatto
Nel 2009, il condominio oppose un decreto ingiuntivo ottenuto dall’amministratore, di nomina giudiziale, per il pagamento del compenso relativo all’attività prestata nel 2008; l’opponente contestò la quantificazione e propose domanda riconvenzionale risarcitoria. Nel 2010, il condominio oppose un ulteriore decreto ingiuntivo emesso a favore di una società per attività di rimozione rifiuti, sostenendo che l’incarico fosse stato conferito dall’amministratore senza autorizzazione assembleare e chiamandolo in garanzia. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Crotone accolse parzialmente l’opposizione al primo decreto, riducendo il compenso; la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, ridusse ulteriormente l’importo, ritenendo che l’assemblea avesse approvato un bilancio preventivo con previsione di spesa di euro 30.000,00 e che il professionista, non avendo manifestato dissenso, avesse accettato tale somma.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 1135, 1136, 1362, 1326 e 1709 c.c. e sulla motivazione apparente, ritenendoli fondati. Preliminarmente, la Corte ha precisato che la vicenda è anteriore alla legge n. 220/2012, non trovando quindi applicazione l’art. 1129, comma 14, c.c. Ha poi richiamato il principio per cui l’amministratore di nomina giudiziale instaura un rapporto analogo al mandato, con la conseguenza che il compenso, in mancanza di accordo, va determinato secondo i criteri dell’art. 1709 c.c.
La Corte ha escluso che l’approvazione del bilancio preventivo, ex art. 1135 c.c., possa assumere valore di proposta contrattuale al professionista: si tratta di delibere autonome, che non coincidono con la determinazione della retribuzione. Tale potere assembleare, per la natura contrattuale dell’incarico, non consente di stabilire il compenso unilateralmente, senza l’accettazione del nominato: mentre nella nomina assembleare l’accettazione dell’incarico implica quella del compenso, nella nomina giudiziale occorre verificare l’esistenza di un’autonoma pattuizione, anche agli effetti dell’art. 1709 c.c.
Quanto al silenzio dell’amministratore, la Corte ha richiamato il principio per cui l’accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, salvo che il comune modo di agire o la buona fede impongano l’onere o il dovere di parlare. Nel caso di specie, la Corte territoriale non aveva svolto l’indagine sul comportamento complessivo delle parti, necessaria per attribuire valore negoziale al silenzio: il professionista era stato nominato mesi dopo l’approvazione del preventivo e non aveva avuto occasione di prestare adesione.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, perché riesamini la causa applicando i principi indicati e proceda alla quantificazione del compenso secondo i criteri legali dell’art. 1709 c.c. in assenza di prova dell’accordo, con pronuncia anche sulle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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