Obblighi informativi del tour operator e responsabilità per inadempimento nel contratto di pacchetto turistico (Cass. civ. Sez. 3 n. 8705 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’obbligo di informazione dell’organizzatore e dell’intermediario circa le condizioni applicabili ai cittadini dell’Unione europea in materia di passaporto e visto, previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 79/2011, opera nella fase antecedente la conclusione del contratto e non è derogato dalle clausole dell’opuscolo informativo che facciano gravare sul turista l’onere di acquisire le relative informazioni. L’informazione incompleta o fuorviante fornita al viaggiatore, sulla cui base questi abbia confidato incolpevolmente nell’idoneità dei documenti di espatrio, integra inadempimento contrattuale dell’organizzatore, senza che possa imputarsi al turista la violazione di un autonomo obbligo di verifica della documentazione posseduta. (Cassa con rinvio, Trib. Venezia, 27/05/2024)
Il Fatto
Il Giudice di Pace di San Donà di Piave aveva condannato la società organizzatrice del pacchetto turistico a risarcire i viaggiatori del danno patrimoniale e del danno da vacanza rovinata, per non averli informati che il passaporto temporaneo posseduto da una di loro non era idoneo all’ingresso in Egitto. Il tour operator, che aveva venduto il pacchetto tramite l’agenzia di viaggi, era stato ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale.
Il Tribunale di Venezia, riformando la sentenza, aveva escluso la responsabilità dell’organizzatore, valorizzando la clausola del catalogo che imponeva ai cittadini stranieri di rivolgersi alle autorità competenti e ritenendo i viaggiatori non esonerati dall’obbligo di reperire le informazioni necessarie alla partenza. Avverso tale decisione i viaggiatori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli obblighi informativi previsti dal Codice del turismo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato congiuntamente i due motivi del ricorso principale, incentrati sulla violazione degli obblighi informativi gravanti sull’organizzatore del pacchetto turistico ex art. 37 del d.lgs. n. 79/2011. La pronuncia muove dalla premessa che la normativa consumeristica impone al professionista di trasferire informazioni al consumatore, collocato in una situazione di minorità informativa, tanto nella fase precontrattuale quanto nell’esecuzione del rapporto.
Il Collegio ha chiarito che la disciplina degli obblighi comunicativi si invera nell’essenzialità dell’informazione prima della conclusione del contratto e nell’incremento delle possibilità di conoscenza del turista, il quale è esonerato dalla fatica di procurarsi autonomamente le notizie necessarie, anche quando le stesse sarebbero altrimenti reperibili. La previsione dell’opuscolo informativo, che rimetteva al viaggiatore l’onere di acquisire informazioni sui documenti di espatrio, non può prevalere sulle prescrizioni normative dell’art. 37 citato.
Pur riconoscendo, in linea con la giurisprudenza più recente, l’esigenza di una misura di ragionevolezza nelle tutele consumeristiche per evitare abusi, la Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano ricevuto un’informazione soltanto parziale e inadeguata circa i requisiti del passaporto richiesto per l’ingresso in Egitto. La circostanza che anche l’agenzia di viaggi, attivatasi presso i consolati, e gli ausiliari del vettore aereo avessero ritenuto idoneo il passaporto temporaneo, dimostra che la differenza rispetto a quello ordinario non fosse percepibile dagli stessi operatori specializzati, e quindi a maggior ragione non potesse pretendersi che i turisti la apprezzassero.
Il Tribunale, privilegiando la soluzione dell’autoresponsabilità del consumatore e attribuendo rilievo al catalogo informativo, era incorso in contraddizione e non aveva considerato le prescrizioni cogenti di cui all’art. 37 citato né l’affidamento incolpevole ingenerato nei viaggiatori dalle informazioni ottenute tramite l’agenzia, che agisce come mandataria del tour operator. La conclusione del giudice di merito è stata quindi ritenuta implausibile, non potendosi imputare al turista l’inadempimento di un obbligo di verifica quando questi abbia ottenuto un’informazione incompleta e fuorviante secondo il senso comune. La Corte ha accolto il ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale in materia di spese e rinviato al Tribunale di Venezia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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