La sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive, anche in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 8784 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni ed il giudizio di legittimità. L’esenzione opera anche per i giudizi seguiti a reclami avverso provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di estinzione. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in un giudizio di opposizione esecutiva deve essere notificato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione, senza beneficiare della sospensione feriale; la sua tardività determina l’inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine di cui all’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., è inefficace. L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ., costituisce esercizio di una funzione nomofilattica pura; la Corte può omettersi qualora la medesima questione sia già oggetto di esame in altri procedimenti pendenti, suscettibili di essere definiti nel merito.
Il Fatto
Il caso trae origine da un’azione esecutiva promossa dalla Regione Sterea Ellada (già Autogestione Regionale di Voiotia) nei confronti della Deutsche Bahn AG e dei terzi pignorati, sulla base della sentenza del Tribunale greco di Livadia, resa esecutiva in Italia, di condanna della Repubblica Federale Tedesca al risarcimento dei danni subiti dagli eredi delle vittime della strage di Distomo del 1944.
A seguito dell’istituzione, ad opera dell’art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, la Deutsche Bahn AG depositò istanza di estinzione della procedura esecutiva, rigettata dal giudice dell’esecuzione e successivamente confermata dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Roma. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui hanno aderito Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Economia con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente la questione preliminare della tardività del ricorso principale. In applicazione del consolidato principio per cui la sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 6 marzo 2024. Essendo stato notificato solo il 16 settembre 2024, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
La Corte ha precisato che né la peculiarità della materia, né le domande dispiegate in sede di intervento ampliano o immutano la natura della controversia, che rimane una causa da ricondursi al paradigma delle opposizioni esecutive. L’esenzione dalla sospensione feriale opera anche per i giudizi seguiti a reclami avverso provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di estinzione.
Quanto al ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte ne ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di impugnazione incidentale tardiva, essendo stato depositato oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
Infine, la Corte ha respinto la sollecitazione del Procuratore Generale a pronunciare un principio di diritto nell’interesse della legge, valorizzando la propria discrezionalità in materia. Pur trattandosi di questione di indubbia importanza, la circostanza che sul merito della stessa si provveda su separato ricorso, avverso altra sentenza di senso analogo, rende priva di utilità sistemica un intervento ufficioso in un giudizio da definirsi esclusivamente in rito.
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Nota della Redazione
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