Danno non patrimoniale da ritardo aereo: lesione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. (Cass. civ. Sez. 3 n. 8999 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale da inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo risarcibile ex art. 2059 cod. civ. postula la lesione di un interesse della persona con copertura costituzionale. La mera cancellazione o il ritardo del volo non integrano di per sé tale lesione, ma la compressione del diritto alla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., determinata dal trattenimento forzato del passeggero in aeroporto in attesa di un reimbarco ritardato, senza assistenza da parte del vettore, costituisce lesione grave e non futile di un diritto inviolabile. Ai fini dell’appellabilità delle sentenze del Giudice di pace, ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., l’individuazione del mezzo di impugnazione avviene in base al valore della causa e non al criterio decisionale (equitativo o di diritto) effettivamente adottato.
Il Fatto
Il contribuente e la moglie acquistavano due biglietti aerei per la tratta Roma-Dubai e Dubai-Bangkok. A causa di un incendio nell’aeroporto di Dubai, il primo volo subiva un ritardo tale da far perdere ai passeggeri la coincidenza. La compagnia aerea imbarcava i viaggiatori su un volo successivo, partito dopo oltre ventiquattro ore, senza fornire assistenza a terra: i passeggeri trascorrevano la notte in aeroporto, perdendo un giorno di vacanza e le spese per il pernottamento già prenotato. Il Giudice di pace riconosceva il danno non patrimoniale, ma il Tribunale, in sede di appello, rigettava la domanda.
La Motivazione della Corte
La suprema Corte ha preliminarmente dichiarato improcedibile il controricorso, in quanto depositato tardivamente oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Nel merito, la Corte ha escluso la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo la decisione del Tribunale, sia pure sintetica, non affetta da anomalie motivazionali gravi. Ha invece accolto i motivi relativi alla violazione dell’art. 2059 cod. civ. e degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ.
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il Giudice di pace decide secondo equità per le cause di valore non eccedente i millecento euro. Di conseguenza, l’appello avverso tali sentenze è ammissibile solo per i motivi limitati di cui all’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avviene in base al valore e non al contenuto della decisione.
Quanto al danno, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, la Corte ha affermato che la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili richiede che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione superi la soglia di tollerabilità e che il danno non sia futile. Ha escluso che la Convenzione di Montreal operi una selezione degli interessi non patrimoniali risarcibili, demandando al giudice l’individuazione dei diritti inviolabili lesi.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che il trattenimento forzato in aeroporto per oltre ventiquattro ore, senza assistenza, abbia compresso la libertà di circolazione ex art. 16 Cost., anche se per un periodo breve, con conseguente lesione giuridicamente rilevante. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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