L’azione ex art. 28 Stat. lav. è esperibile anche contro l’atto regolamentare che amplia le incompatibilità del rappresentante sindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10407 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è accolto laddove la Corte territoriale abbia negato l’esperibilità dell’azione di repressione della condotta antisindacale dinanzi al giudice ordinario, affermando la mancata allegazione della lesione in concreto delle prerogative sindacali. La lesività è insita nella deduzione del diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentante sindacale e la circostanza che la condotta antisindacale sia stata attuata mediante l’adozione di un atto regolamentare non è di per sé preclusiva all’esperimento dell’azione, potendo il giudice ordinario esercitare tutti i poteri che l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 gli riconosce. Tuttavia, l’ampliamento delle ipotesi di incompatibilità previste da una fonte regolamentare, ove finalizzato a prevenire conflitti di interesse a tutela della stessa libertà sindacale, non integra una condotta antisindacale, anche se la norma di legge non prevede quella specifica causa di incompatibilità.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale proponeva ricorso ex art. 28 Stat. lav. dinanzi al Tribunale di Rieti contro la Provincia di Rieti, chiedendo la declaratoria di antisindacalità della condotta dell’Ente. Quest’ultimo aveva assegnato, dal 27.4.2022, un dipendente componente della RSU ad altro ufficio, ritenendo l’assegnazione incompatibile con il ruolo di rappresentante sindacale in base a una previsione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024. La norma regolamentare imponeva al dirigente di trasferire ad altro settore il dipendente eletto nella RSU assegnato a un ufficio che trattasse la gestione giuridica e/o economica del personale o i procedimenti disciplinari.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, ritenendo sussistente la legittimazione all’azione dell’organismo locale dell’associazione sindacale ma infondata la domanda nel merito. La Corte territoriale escludeva che l’adozione di un atto regolamentare potesse integrare una condotta antisindacale, poiché l’eventuale illegittimità avrebbe trovato sanzione solo attraverso la disapplicazione da parte del giudice ordinario in una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo. Inoltre, non era stata specificata la concreta lesione delle prerogative sindacali derivante dall’applicazione della norma regolamentare.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando i primi due motivi, ritiene fondata la censura relativa alla mancata allegazione della lesione delle prerogative sindacali. Secondo la prospettazione del ricorso, la lesività è insita nella deduzione del diritto alla permanenza nel proprio ufficio del rappresentante sindacale che non svolga funzioni direttive, e non richiede una specifica e autonoma allegazione di un pregiudizio ulteriore. La Corte di merito ha così errato nel subordinare l’esperibilità dell’azione alla dimostrazione di una lesione concreta distinta dalla mera applicazione della disposizione regolamentare.
Quanto alla natura dell’atto lesivo, la Corte richiama il principio, già affermato prima della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, secondo cui le situazioni giuridiche delle associazioni sindacali, in quanto diritti soggettivi perfetti, sono tutelabili davanti al giudice ordinario. È irrilevante che il comportamento lesivo dell’ente pubblico si sostanzi in un formale provvedimento o in una condotta materiale. Con la devoluzione operata dall’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, non vi è più spazio per la tesi che riservi al giudice amministrativo la rimozione dei provvedimenti lesivi che investono la sfera dei singoli lavoratori, come confermato da Cass. S.U. n. 10064/2006.
La circostanza che la condotta antisindacale sia attuata mediante un atto regolamentare non è quindi preclusiva dell’azione dinanzi al giudice ordinario, che può esercitare tutti i poteri riconosciutigli dalla legge. Sul punto, la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso tale possibilità.
Tuttavia, nel merito, la Corte ritiene infondato il terzo motivo e conferma il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., seppure con diversa motivazione. La disposizione regolamentare che amplia le incompatibilità non contrasta con l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, poiché risponde a obiettivi di tutela della stessa libertà sindacale. L’obbligo di astensione previsto dalla norma di legge è posto a tutela dell’imparzialità della pubblica amministrazione, mentre la prevenzione del conflitto di interessi del rappresentante sindacale mira a garantirne la libertà di svolgere l’attività sindacale senza condizionamenti. Il principio è confermato dall’art. 20, comma 3, del contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2007, che vieta di assegnare il dirigente sindacale, al rientro dal distacco, a mansioni che facciano sorgere conflitti di interesse con l’attività sindacale.
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Nota della Redazione
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