Indennizzo Pinto non ripartibile al condomino dissenziente (Cass. civ. Sez. 2 n. 10978 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi in cui il condominio abbia ottenuto l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo svoltosi contro un condomino, detto indennizzo non deve essere ripartito anche in favore del medesimo condomino, titolare di un interesse confliggente nella lite intrapresa. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che il condomino abbia agito autonomamente per ottenere l’equa riparazione, poiché la non spettanza della quota deriva dalla sua posizione antitetica rispetto agli interessi del Condominio e non dalla mancata proposizione di un’istanza personale. È, inoltre, nulla la delibera assembleare che approvi lavori su beni di proprietà esclusiva, atteso che l’assemblea non può deliberare su materie estranee alla gestione delle cose comuni.
Il Fatto
Un condomino impugnava le delibere assembleari del 17 marzo 2016, tra cui quelle relative all’approvazione del consuntivo 2015 e del preventivo 2016 e alla riapprovazione di lavori sulle “bocche di lupo” del seminterrato di sua proprietà. Il condominio, costituitosi, contestava le domande; il Tribunale dichiarava la nullità della delibera sui lavori e annullava le altre, statuizione confermata dalla Corte d’appello, che accoglieva solo parzialmente il gravame del Condominio, escludendo il condomino dalla ripartizione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo ottenuto dal Condominio nella lite contro di lui.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, rigettando il ricorso principale, ha scrutinato dapprima il motivo concernente la partecipazione alla mediazione, affermando che è valida la procura sostanziale conferita al difensore per partecipare alla procedura, la cui sottoscrizione non richiede autenticazione.
Quanto alle delibere, ha confermato la nullità di quella che approvava lavori sulle bocche di lupo, in quanto beni di proprietà esclusiva del singolo condomino, destinati a dare aria e luce al suo immobile. Tale delibera è nulla perché incide su diritti individuali e su materie estranee alla competenza dell’assemblea. Il fatto che il proprietario fosse stato esonerato dalle spese non elide il vizio, poiché la delibera costituisce comunque il presupposto logico per l’addebito di una spesa priva di inerenza alla gestione condominiale.
In riferimento al rendiconto, la Corte ha ribadito che la mancata indicazione dei crediti del condomino, derivanti da sentenze provvisoriamente esecutive, rende il bilancio non veritiero e incompleto, con conseguente invalidità della delibera di approvazione. Ha precisato che l’obbligo dell’amministratore di rendere il conto si attualizza con l’approvazione del consuntivo e che la mancata disponibilità della documentazione contabile, ove richiesta, comporta la violazione dell’obbligo di rendiconto.
Accogliendo la prospettazione del ricorrente incidentale, la Cassazione ha infine enunciato il principio di diritto per cui l’indennizzo ex legge Pinto non va ripartito al condomino dissenziente, in quanto la sua posizione di controparte processuale del Condominio lo qualifica come autonomo centro di interesse, escluso dai benefici della lite in cui ha manifestato espresso dissenso, senza contribuire alle relative spese.
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Nota della Redazione
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