La motivazione generica sulla compensazione delle spese è cassabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 11492 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non è limitato alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ma si estende alla coerenza e razionalità della motivazione con cui il giudice di merito ha disposto la compensazione. È censurabile in sede di legittimità la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla Corte cost. n. 77/2018, subordina la compensazione, in assenza di soccombenza reciproca, alla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, la cui indicazione non può essere elusa con argomenti generici, quale la mera coincidenza delle difese della parte vittoriosa con quelle di un’altra parte del giudizio.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito risarcitorio da incidente stradale, ottenuta la cessione pro solvendo dalla danneggiata, conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenere il pagamento della somma. La danneggiata-cedente era stata chiamata in causa in via subordinata dalla stessa cessionaria. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda. In grado di appello, il Tribunale accoglieva l’impugnazione della cessionaria, condannando l’assicuratore al pagamento integrale del credito, ma disponeva la compensazione delle spese di lite tra la cedente e le altre parti, sul presupposto che le sue difese fossero sovrapponibili a quelle spiegate dalla società appellante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso della cedente, vittoriosa in appello ma privata della rifusione delle spese, ha disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Ha ribadito il principio per cui la valutazione sull’opportunità di compensare le spese è discrezionale e, in linea generale, insindacabile. Tuttavia, il potere discrezionale del giudice di merito non esclude il controllo di legittimità sulla motivazione che sorregge la compensazione: una motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea è suscettibile di cassazione, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge.
La Corte ha chiarito che l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. costituisce una norma elastica, ma il suo ambito applicativo è stato progressivamente ristretto per evitarne un uso arbitrario. Ha escluso che le “gravi ed eccezionali ragioni” possano essere integrate da profili attinenti alla mera condotta processuale della parte vittoriosa o dal solo fatto che la domanda sia stata decisa per ragioni di rito.
Nel caso di specie, la motivazione spesa dal Tribunale per compensare le spese nei confronti della cedente vittoriosa è stata ritenuta assolutamente generica e incongruente. La coincidenza delle sue difese con quelle della cessionaria è stata considerata un dato fisiologico, in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, non idoneo a integrare di per sé una grave ed eccezionale ragione di compensazione. Tale argomento, risolvendosi in un riferimento a una mera modalità esecutiva della difesa, elude l’obbligo di indicare le “gravi ed eccezionali ragioni” imposte dalla legge.
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio d’appello e, decidendo nel merito, ha condannato l’assicuratore alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate nella stessa misura già determinata dal Tribunale per la parte vittoriosa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste in solido a carico di entrambe le società intimate.
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Nota della Redazione
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