Commercio ambulante in postazione fissa: viola l’art. 29 d.lgs. n. 114/1998 anche l’autorizzato in forma itinerante (Cass. civ. Sez. 2 n. 11776 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del commercio su aree pubbliche in una postazione fissa da parte del titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998, trattandosi di attività svolta oltre i limiti fissati dall’autorizzazione. Il titolare della sola autorizzazione al commercio ambulante è, per ciò stesso, privo di autorizzazione al commercio a posto fisso su suolo pubblico, non essendo le due situazioni assimilabili. La titolarità dell’autorizzazione al commercio ambulante non attenua l’offensività della condotta di chi occupi stabilmente il suolo pubblico, poiché il rilascio dell’autorizzazione per la forma fissa impone la verifica di compatibilità con l’assetto del territorio, di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione. Il ricorso che riproponga una tesi difforme da tale consolidato orientamento è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un operatore commerciale, in proprio e quale legale rappresentante di una società in accomandita semplice, propose opposizione avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva con cui Roma Capitale aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 6.225,30 per avere esercitato il commercio in postazione fissa su suolo pubblico, nonostante l’autorizzazione esibita consentisse il commercio nella sola forma ambulante, in violazione degli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 114/1998 e dell’art. 37, comma 1, lett. B, legge Regione Lazio n. 33/1999.
Il Giudice di pace rigettò la domanda e il Tribunale di Roma confermò la decisione, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante non può esercitare l’attività in postazione fissa senza incorrere nella violazione prevista dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998. Avverso la sentenza d’appello l’operatore ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, resistito dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il giudice d’appello ha deciso la causa conformemente al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in postazione fissa da parte del titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114/1998 (cfr. Cass. Sez. 2, n. 10924 del 2021; Cass. n. 11965/2006).
Il ricorrente sosteneva che la lettura costituzionalmente orientata della norma imponesse un trattamento sanzionatorio più mite per chi, munito di regolare autorizzazione al commercio su aree pubbliche, eserciti l’attività con modalità e durata diverse da quelle consentite, rispetto a chi operi in difetto assoluto di autorizzazione. Secondo tale tesi, la previsione sanzionatoria andrebbe interpretata nel senso di riferirsi esclusivamente all’assenza totale del titolo abilitativo.
La Corte ha disatteso tale argomento, osservando che il soggetto titolare della sola autorizzazione al commercio ambulante è, per ciò stesso, privo di autorizzazione al commercio a posto fisso, non essendo le due situazioni assimilabili. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio in forma fissa su suolo pubblico impone, infatti, la verifica della compatibilità dell’attività con la situazione antropica e il complessivo assetto del territorio, valutazione di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione.
La titolarità dell’autorizzazione al commercio ambulante, ha precisato la Corte, non annichilisce né attenua l’offensività della condotta di chi occupi stabilmente il suolo pubblico, dando vita a un impatto significativo sull’assetto e sulla gestione del territorio. Tale conclusione non scalfisce il consolidato orientamento di legittimità, poiché non attinge la ratio legis della norma.
Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., coerente con il principio delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017 in tema di funzione di filtro della disposizione, che esonera la Corte dall’esprimere compiutamente la propria adesione al persistente orientamento. Alla declaratoria è conseguita la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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