La dichiarazione sul certificato di proprietà è quietanza atipica liberamente apprezzabile, non confessione (Cass. civ. Sez. 2 n. 12147 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta corresponsione del prezzo contenuta nella dichiarazione unilaterale di vendita di un autoveicolo, resa dal venditore ai sensi dell’art. 13 r.d. n. 1814 del 1927 nel modulo per l’annotazione del trasferimento al P.R.A., non è una quietanza rilasciata al debitore ma una dichiarazione suppletiva indirizzata al conservatore, con funzione di escludere l’iscrizione del privilegio legale del venditore. Tale dichiarazione, in quanto resa a un terzo, integra una confessione stragiudiziale a un terzo liberamente apprezzabile dal giudice e non soggiace ai limiti di revoca dell’art. 2732 c.c.
Il Fatto
Nel 2004 il venditore alienava un’autovettura Porsche Boxster a una società acquirente per il prezzo di 25.000 euro, mediante scrittura privata autenticata. Il venditore agiva in giudizio sostenendo di non aver ricevuto il pagamento; l’acquirente eccepiva invece l’avvenuto versamento tramite sei assegni bancari. Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, ritenendo apocrife le firme di girata degli assegni in base alla consulenza tecnica grafologica e non provato l’adempimento.
La Corte d’appello di Roma riformava però integralmente la decisione: la dichiarazione resa sul certificato di proprietà con firma autenticata, contenente la dicitura di prezzo «quietanzato», era stata qualificata come quietanza tipica con valore di confessione stragiudiziale fatta alla parte, contestabile solo per errore di fatto o violenza. Il giudice distrettuale aveva quindi dichiarato irrilevante l’accertamento sul carattere apocrifo delle firme. Avverso tale sentenza il venditore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 2732 e 2735 c.c. La Corte ha chiarito che la dichiarazione di avvenuta corresponsione del prezzo, resa nel riquadro del certificato di proprietà per l’annotazione al P.R.A., non costituisce una quietanza rilasciata dal creditore al debitore, bensì una dichiarazione suppletiva indirizzata al conservatore del P.R.A., con la specifica funzione di escludere l’iscrizione del privilegio legale a favore del venditore, previsto dall’art. 2 r.d.l. n. 436 del 1927.
Il Supremo Collegio ha richiamato il proprio precedente delle Sezioni Unite n. 19888 del 2014, secondo cui tale dichiarazione, essendo indirizzata a un terzo e non al debitore del prezzo, ha natura di confessione stragiudiziale resa a un terzo, liberamente apprezzabile dal giudice, e non soggiace ai limiti di revoca previsti dall’art. 2732 c.c.
La Corte di appello è incorsa pertanto nell’errore di qualificare la dichiarazione come confessione «partecipata con l’acquirente», dotata di efficacia di piena prova, applicando il regime dell’art. 2732 c.c. e dichiarando irrilevante l’accertamento relativo alla consegna e all’incasso degli assegni. La corretta qualificazione come quietanza atipica imponeva, invece, la valutazione della dichiarazione nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie, ivi compresa la c.t.u. grafologica che aveva escluso la riconducibilità delle firme di girata alla mano del venditore.
Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso, concernenti la simulazione del pagamento, l’omessa valutazione delle risultanze istruttorie e l’indebito rilievo attribuito al ritardo nel reclamare il pagamento. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la rivalutazione complessiva del materiale probatorio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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