Ripetizione di indebito oggettivo dopo annullamento del prelievo latte: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 12273 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui un produttore agricolo chiede la condanna dell’AGEA alla restituzione di somme versate a titolo di prelievo supplementare nel settore latte, dopo l’intervenuto annullamento definitivo dei provvedimenti impositivi, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 104/2010. Essa ha natura di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., in quanto non è richiesto l’esercizio di alcuna potestà amministrativa, essendosi quest’ultima già esaurita con l’annullamento dei titoli. Il provvedimento di ricalcolo del prelievo sopravvenuto in corso di causa non radica la giurisdizione amministrativa, dovendosi applicare il principio di perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società agricola adiva il Tribunale di Cremona con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo la condanna dell’AGEA al pagamento di circa 66.000 euro. La somma corrispondeva a quanto versato per il prelievo supplementare latte relativamente alle campagne 1995/1996 e 2002/2003, i cui provvedimenti erano stati annullati in via definitiva dal giudice amministrativo. Il tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e la Corte d’appello di Brescia confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel cassare la sentenza impugnata, hanno affermato che ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, identificato dalla causa petendi, ossia dall’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Nella specie, la società non contestava l’esercizio del potere amministrativo, già esauritosi, ma agiva per la tutela del proprio diritto soggettivo alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a seguito dell’annullamento dei titoli impositivi.
La Corte ha qualificato l’azione come di indebito oggettivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 2033 cod. civ. si applica anche all’ipotesi in cui la causa debendi venga meno successivamente al pagamento. Ha pertanto escluso che la controversia rientrasse nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104/2010. I precedenti richiamati dal Procuratore Generale (Cass., Sez. Un., nn. 33850 del 2021 e 31370 del 2018) sono stati invece distinti, perché in quei casi vi era contestazione nel merito delle iscrizioni a ruolo e quindi rilevava la verifica della potestà amministrativa.
Le Sezioni Unite hanno inoltre valorizzato il sopravvenuto art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69 del 2023 (convertito dalla legge n. 103 del 2023), che ha reso inefficaci le comunicazioni di ricalcolo del prelievo già notificate dall’AGEA. Tale disposizione avvalora la natura privatistica della domanda e, comunque, la giurisdizione del giudice ordinario sarebbe radicata ab origine.
La Corte ha infine precisato che il provvedimento di ricalcolo del prelievo per l’annata 1995/1996, notificato nel 2022 quando il giudizio era già pendente, non poteva radicare la giurisdizione amministrativa. Esso costituisce un titolo nuovo, sopravvenuto, e la relativa eccezione di compensazione formulata dall’AGEA dovrà essere esaminata dal giudice del merito, anche quanto alla sua tardività. La causa è stata quindi decisa con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e il rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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