La specificazione in appello di nuovi vizi delle notifiche è mera difesa, non eccezione nuova (Cass. civ. Sez. 5 n. 12467 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di appello, la specificazione di vizi concernenti le modalità di notificazione di una cartella di pagamento, dopo che l’invalidità della notifica era stata genericamente eccepita in primo grado, non integra una domanda nuova o un’eccezione nuova ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Essa configura una mera precisazione di una difesa già proposta e impone al giudice di verificare comunque la regolarità dell’intero procedimento notificatorio, senza che sia necessaria l’integrazione dei motivi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992. La motivazione è apparente solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice.
Il Fatto
Al contribuente veniva notificato un preavviso di fermo di beni mobili registrati per il pagamento di una somma dovuta in forza di sei cartelle esattoriali. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarava il difetto di giurisdizione su una cartella relativa a sanzioni e il difetto di legittimazione degli enti impositori, ritenendo che il contribuente non potesse eccepire vizi di cartelle regolarmente notificate. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello del contribuente, dichiarando inammissibile l’eccezione di nullità di due cartelle, notificate a mezzo di servizio postale privato, in quanto sollevata per la prima volta in appello. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso. Con il primo, il contribuente deduceva la motivazione apparente della sentenza di secondo grado. Richiamando i principi delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente. Ha escluso tale vizio nella specie, poiché la pronuncia impugnata aveva chiarito le ragioni della decisione, non risultando né meramente assertiva né pronunciata ultra petita, essendo la considerazione sulla necessità di impugnare le cartelle un logico corollario della contestazione degli atti presupposti.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità delle notifiche di due cartelle, proposta solo in appello. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando i precedenti di Cass. 36305/2023 e Cass. 14285/2021. Ha precisato che, quando in primo grado si contesta genericamente la mancata notifica di una cartella, la successiva deduzione di specifici vizi sulle modalità di notificazione, emersi dalla documentazione prodotta dalla controparte, rappresenta una mere difese volta a precisare il contenuto dell’eccezione già proposta, non una nuova eccezione in senso proprio.
Pertanto, il giudice del merito era tenuto a esaminare nel merito tale eccezione, verificando la regolarità dell’intero procedimento notificatorio, senza poterla dichiarare inammissibile. La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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